Cassazione Civile, Sentenza n. 16319/2010 del 12/07/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società aveva proposto opposizione contro verbali ispettivi del 4 e 9 maggio 2005, redatti da un ispettore dell’INPS e da un’ispettrice del Servizio Lavoro dell’ente territoriale, nei quali erano contestate violazioni di obblighi contributivi e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 sul riposo infrasettimanale, nonché irregolarità nella registrazione nel libro paga di prestazioni di lavoro straordinario. Gli enti convenuti avevano eccepito, rispettivamente, l’incompetenza territoriale e l’improponibilità della domanda per mancata emanazione dell’ordinanza-ingiunzione. Il Tribunale di Trento aveva accolto le eccezioni; in appello la società aveva contestato soltanto la declaratoria d’improponibilità della domanda nei confronti dell’ente territoriale. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 24/06 dell’11 maggio 2006, depositata il 17 maggio 2006, aveva confermato che il verbale non era impugnabile prima della conclusione del procedimento amministrativo. Con l’unico motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo la proponibilità e ammissibilità di un’azione di accertamento negativo del potere sanzionatorio prima dell’ordinanza-ingiunzione, e ha denunciato vizio di motivazione su un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nel regime generale della L. n. 689/1981, il verbale ispettivo è un atto procedimentale che non incide di per sé sulla posizione soggettiva del destinatario e non è direttamente impugnabile davanti al giudice ordinario; l’incisione si verifica soltanto con l’ordinanza-ingiunzione, che conclude il procedimento e determina la sanzione. Soltanto a quel momento sorge l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., anche per un’azione di mero accertamento. L’eccezione relativa alle violazioni del codice della strada non è applicabile alle violazioni in esame. La Corte ha inoltre escluso che l’orientamento contrario richiamato dalla ricorrente fosse persuasivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 16,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Norme richiamate
solo in questo momento sorge l’interesse del privato (art. 100 cod. proc. civ.) a rivolgersi all’autorità giudiziaria. Interesse indefettibile anche nella discussa categoria delle azioni di mero accertamento.
L’interesse ad agire per l’accertamento negativo del potere sanzionatorio sorge quando l’amministrazione emana l’ordinanza-ingiunzione, non con la mera notificazione del verbale ispettivo.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22
in tema di sanzioni amministrativi, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell’interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza-ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione.
Nel procedimento sanzionatorio disciplinato in via generale dalla L. n. 689/1981, il verbale di accertamento non è direttamente opponibile davanti al giudice ordinario; l’opposizione è proponibile contro l’ordinanza-ingiunzione conclusiva.
La sentenza non riporta un passaggio della Corte che interpreti o applichi questa disposizione; la norma è indicata soltanto nella formulazione del motivo di ricorso.
La norma è richiamata come base della censura di vizio di motivazione, ma il testo non espone un’autonoma interpretazione o applicazione da parte della Corte.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio regolato dalla disciplina generale della L. n. 689/1981, il verbale di accertamento ispettivo ha natura procedimentale e non produce, da solo, effetti sulla situazione soggettiva del destinatario; non è quindi direttamente impugnabile davanti al giudice ordinario.
- L’interesse ad agire per contestare in giudizio il potere sanzionatorio amministrativo sorge quando l’amministrazione conclude il procedimento con l’ordinanza-ingiunzione che determina e irroga la sanzione; prima di tale momento non è ammissibile neppure un’azione di mero accertamento negativo.
- La deroga per cui il verbale può assumere efficacia di atto terminale e potenzialmente esecutivo riguarda, secondo la decisione, le contravvenzioni al codice della strada e non si estende alle altre violazioni soggette alla disciplina generale della L. n. 689/1981.
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