Cassazione Civile, Sentenza n. 198/2011 del 05/01/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
L’ente previdenziale aveva chiesto alla pensionata la restituzione di somme erogate a titolo di prestazioni pensionistiche, ritenendole indebitamente percepite. La Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado con sentenza depositata il 14 gennaio 2005, aveva dichiarato illegittima la richiesta perché il provvedimento amministrativo non permetteva di individuare gli estremi dell’obbligazione restitutoria e l’ente non aveva chiarito gli elementi costitutivi della pretesa neppure in giudizio. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione: secondo l’Istituto, nella controversia promossa dall’assicurata per ottenere l’accertamento negativo del debito pensionistico spettava a quest’ultima provare il possesso dei requisiti per il diritto alla prestazione, senza che la genericità della richiesta restitutoria potesse modificare il riparto dell’onere probatorio. La pensionata, rappresentata dalla tutrice, ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui chi chiede l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire somme ricevute a titolo pensionistico deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già percepita. Ha però precisato che tale onere presuppone una richiesta amministrativa di recupero che indichi gli elementi essenziali della pretesa, compresi gli estremi del pagamento e, almeno sinteticamente, le ragioni per cui le somme non sarebbero dovute, così da consentire al destinatario di verificarne la correttezza. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che la richiesta dell’INPS era priva di dati e parametri contabili chiari e inequivoci e non consentiva di capire se si contestasse l’assenza del titolo o un errore di calcolo; l’Istituto non aveva contestato tale accertamento, limitandosi a sostenere che la genericità non incidesse sull’onere della prova. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
In tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituire prestazioni pensionistiche, il destinatario deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta; l’applicazione di tale regola presuppone tuttavia che la richiesta di recupero consenta di identificare gli elementi essenziali della pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal destinatario di prestazioni pensionistiche per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione, grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già percepita.
- L’onere probatorio dell’accipiens opera a fronte di una richiesta amministrativa di recupero che esponga gli elementi essenziali della pretesa: gli estremi del pagamento e, anche in forma sintetica, le ragioni per cui le somme sarebbero indebite. La richiesta deve permettere al destinatario di controllarne la correttezza.
- Una richiesta di recupero priva di dati contabili chiari e delle indicazioni necessarie a distinguere tra prestazione priva di titolo ed errore di calcolo non consente di assolvere la funzione di garanzia del destinatario e non può essere ritenuta adeguatamente specificata.
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