Cassazione Civile, Sentenza n. 14710/2015 del 14/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La società datrice di lavoro era stata condannata dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Lecce il 25 marzo 2011, a risarcire due lavoratori per il mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla disciplina applicabile ai conducenti impiegati nel trasporto di passeggeri su percorsi superiori a 50 chilometri. I lavoratori erano stati adibiti per cinque giorni alla settimana a turni che superavano i limiti legali; le soste inoperose tra le corse, fuori residenza, non erano state considerate riposi. La quantificazione era stata effettuata sulla base di una consulenza tecnica fondata sui documenti prodotti, anche direttamente al consulente, e valorizzando la mancata ottemperanza del datore all’ordine di esibizione. I giudici di merito avevano ritenuto presunto il danno da usura psicofisica, distinto dal danno biologico, e lo avevano liquidato equitativamente assumendo quale parametro la retribuzione collettiva prevista per il lavoro straordinario, notturno e festivo. La società ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla quantificazione del danno, sostenendo che la liquidazione equitativa era avvenuta senza prova e senza considerare la fruizione di riposi compensativi; 2) vizio di motivazione per avere presunto il danno senza una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti; 3) vizio di motivazione sulla liquidazione equitativa, per l’uso non adeguatamente giustificato della retribuzione dello straordinario come parametro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che i lavoratori avevano provato documentalmente l’adibizione a turni eccedenti i limiti legali e, quindi, l’inadempimento datoriale all’obbligo di sicurezza; la fruizione di riposi compensativi costituiva fatto impeditivo della pretesa e spettava al datore provarla, onere non assolto né mediante allegazioni specifiche. Quanto al secondo, ha confermato che la mancata fruizione del riposo settimanale dopo sei giorni di lavoro può fondare la presunzione del danno da usura psicofisica, distinto dal danno biologico, quando risultino la violazione dei limiti, la protrazione per anni e la maggiore penosità del lavoro; nel caso concreto la lesione riguardava il diritto al riposo coperto dall’art. 36 Cost. Quanto al terzo, ha ritenuto congrua e motivata la liquidazione equitativa, parametrata al maggior valore economico della prestazione resa oltre i limiti legali e al compenso collettivo per lo straordinario, senza confondere il risarcimento con le maggiorazioni retributive. La valutazione equitativa è sindacabile in cassazione solo se priva di giustificazione, macroscopicamente contraria ai dati di comune esperienza o radicalmente contraddittoria; tali vizi non ricorrevano. La società è stata condannata a pagare metà delle spese di lite, liquidate per l’intero in euro 2.000 per compensi ed euro 100 per spese, oltre accessori e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore dei lavoratori; l’altra metà è stata compensata per la novità della questione esaminata negli specifici termini prospettati.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 3820/1985
Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da ”usura psico-fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull’”an” deve ritenersi presunto
La violazione dei riposi prescritti, protratta nel tempo e incidente sul diritto al riposo, può fondare la presunzione del danno da usura psicofisica, che è distinto dal danno biologico; quest’ultimo richiede invece una concreta infermità.
art. 174, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Secondo quanto accertato dalla corte territoriale, i lavoratori hanno documentalmente provato l’adibizione a turni di lavoro implicanti il superamento dei limiti legali previsti per la fruizione dei riposi giornalieri e settimanali; in tal modo, essi hanno provato l’inadempimento datoriale all’obbligo di sicurezza derivante dal contratto di lavoro.
La prova dell’adibizione a turni che superano i limiti legali dei riposi è sufficiente a dimostrare l’inadempimento datoriale all’obbligo di sicurezza. Il datore deve provare l’eventuale fruizione dei riposi compensativi, quale fatto impeditivo della pretesa.
art. 36, terzo comma, Cost.
La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale
La lesione del diritto costituzionalmente tutelato al riposo settimanale, conseguente all’inadempimento datoriale, può comportare direttamente il risarcimento del danno non patrimoniale da usura psicofisica.
art. 2697 c.c.
In tale contesto, la fruizione da parte dei lavoratori dei riposi compensativi è fatto impeditivo della pretesa azionata in giudizio il cui onere, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, non può che gravare sul datore di lavoro (che nella specie non vi ha ottemperato, a ben vedere neppure allegando in modo specifico entità ed occasione della fruizione dei riposi detti).
La prova della fruizione dei riposi compensativi, in quanto fatto impeditivo della pretesa risarcitoria fondata sul mancato riposo, grava sul datore di lavoro.
Massime di principio
- Il lavoratore che documenta di essere stato adibito a turni eccedenti i limiti legali dei riposi giornalieri e settimanali prova l’inadempimento datoriale all’obbligo di sicurezza; la prova della fruizione di riposi compensativi, quale fatto impeditivo, grava sul datore di lavoro.
- La mancata fruizione del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro può comportare, quando la violazione sia protratta e abbia determinato una maggiore penosità della prestazione, il danno non patrimoniale da usura psicofisica, distinto dal danno biologico. Per quest’ultimo occorre invece una concreta infermità.
- La liquidazione del danno da sacrificio del riposo settimanale deve essere effettuata in concreto ed equitativamente, considerando la gravosità delle prestazioni e potendo utilizzare come riferimento istituti o parametri della contrattazione collettiva; il risarcimento resta distinto dalle maggiorazioni retributive dovute per altre ragioni.
- La valutazione equitativa del danno è sindacabile in cassazione, sotto il profilo della motivazione, soltanto se la giustificazione manchi del tutto, sia macroscopicamente contraria ai dati di comune esperienza o risulti radicalmente contraddittoria.
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