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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19626/2015 del 01/10/2015

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore era stato assunto dal Comune come autista, dopo un concorso pubblico, con contratto individuale stipulato il 26 maggio 2007. Il Comune aveva poi avviato un procedimento di autotutela per annullare il bando e la procedura concorsuale, ravvisando violazioni di legge, e con delibera di Giunta del 4 ottobre 2007 aveva dichiarato decaduto il contratto. Il lavoratore contestava che l’amministrazione potesse recedere unilateralmente dal rapporto in via di autotutela e chiedeva il ripristino del rapporto e il risarcimento, parametrato alle retribuzioni non corrisposte dal 4 ottobre 2007. Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro aveva riformato la decisione, ordinando il ripristino del rapporto e condannando il Comune al pagamento delle retribuzioni non percepite dal 4 ottobre 2007. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 16 della legge n. 56/1987 e dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti e documenti, sostenendo in particolare che il bando non prevedeva l’assunzione come autista di scuolabus né richiedeva la patente C; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E, sostenendo che i giudici di merito non potessero disapplicare il provvedimento comunale di autotutela. Il Comune aveva inoltre eccepito in primo grado il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi, trattati congiuntamente perché connessi. Ha confermato che, nel lavoro pubblico privatizzato, gli atti di gestione del rapporto sono adottati con i poteri del datore di lavoro privato: la revoca dell’assunzione fondata sulla pretesa nullità dell’atto di conferimento non costituisce esercizio di autotutela amministrativa, ma condotta negoziale con cui il datore di lavoro afferma l’assenza di un vincolo contrattuale. Ne consegue che tali atti vanno valutati secondo i parametri applicabili ai datori di lavoro privati e non secondo le regole proprie dei provvedimenti amministrativi. È rimasta quindi ferma la sentenza della Corte d’appello che aveva disposto il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni non percepite dal 4 ottobre 2007. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 100 per esborsi ed euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 16 L. n. 56/1987

    Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n, 56/1987 e dell’art. 35 del digs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) , nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e omesso esame di fatti e documenti.

    La norma è invocata dal Comune come parametro di legittimità della procedura di assunzione, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione specifica: rigetta il ricorso sulla distinta ragione che la gestione del rapporto di lavoro privatizzato non si esercita mediante autotutela amministrativa.

  • art. 35 D.Lgs. n. 165/2001

    Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n, 56/1987 e dell’art. 35 del digs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) , nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e omesso esame di fatti e documenti.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina della procedura di assunzione; la Corte non ne precisa la portata nel caso concreto e decide che la pretesa rimozione dell’assunzione va valutata come condotta datoriale privatistica, non come autotutela amministrativa.

  • art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E

    Con il secondo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa ordine a ha dis applicazione de I p rovvedimento a mministrativo: i g iudici di m erito non potevano disapplicare l’atto di autotutela del comune.

    La Corte esclude che il caso riguardi l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo suscettibile di disapplicazione secondo le regole proprie degli atti amministrativi: nel lavoro pubblico privatizzato, la contestazione della validità dell’assunzione si traduce in una condotta negoziale del datore di lavoro.

  • art. 97 Cost.

    Ne consegue che gli atti e procedimenti posti in essere dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa dell’adozione di moduli privatistici dell’azione amministrativa; scelta che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002).

    La privatizzazione della gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è compatibile con il principio costituzionale di buon andamento; gli atti gestionali sono pertanto valutati secondo i parametri propri del datore di lavoro privato.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, gli atti con cui l’amministrazione gestisce il rapporto di lavoro subordinato sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo i parametri applicabili ai rapporti di lavoro privati.
  • La revoca di un’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, motivata dalla pretesa nullità dell’atto di conferimento, non costituisce esercizio di autotutela amministrativa: è una condotta negoziale con cui il datore di lavoro afferma l’inefficacia o l’assenza del vincolo contrattuale.

Come è indicizzato

RamiLavoro

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