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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17699/2015 del 07/09/2015

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente assicuratore)

La controversia

La controversia riguardava una rendita INAIL unificata originariamente riconosciuta all’assicurato nella misura del 15% per due infortuni sul lavoro occorsi nel 1980 e nel 1984, poi rideterminata al 19% in sede giudiziaria. L’INAIL aveva soppresso la rendita con provvedimento del 9 maggio 2007, ritenendo insussistente una delle patologie considerate al momento del riconoscimento e qualificando quindi l’intervento come rettifica per errore diagnostico, anziché come revisione per miglioramento. Nel precedente giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bari, dopo consulenza tecnica d’ufficio, aveva ritenuto legittima e tempestiva la rettifica e aveva riconosciuto all’assicurato il diritto a conservare la prestazione ai sensi dell’art. 14 vicies quater del d.l. n. 115 del 2005, considerando esclusi dal limite reddituale di 3.000 euro i redditi da lavoro. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di tale disposizione: a suo avviso, i redditi da lavoro, in quanto redditi propri assoggettabili a IRPEF, dovevano essere computati nel limite, mentre andavano esclusi soltanto i redditi previdenziali da pensione o da rendita per infortunio o malattia professionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’INAIL. Ha interpretato l’art. 14 vicies quater del d.l. n. 115 del 2005 nel senso che sono irrilevanti per il mantenimento della prestazione gli eventuali redditi di natura previdenziale derivanti da pensione o da rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale; devono invece essere computati, ai fini del limite annuo di 3.000 euro, i redditi propri assoggettabili a IRPEF provenienti da qualsiasi fonte, compresi quelli da lavoro dipendente o autonomo. La sentenza della Corte d’appello di Bari è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sulla domanda di conservazione della prestazione applicando tale interpretazione e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’INAIL, dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 vicies quater del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168

    In conclusione, l’art. 14 vides qualer del d.l. 30.06.05 n. 115, convertito dalla 1. 17.08.05 n. 168 va interpretato nel senso che i soggetti ivi previsti continuano a percepire la prestazione a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura previdenziale (derivante da pensione o da rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale), di un reddito proprio assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche (da qualsiasi fonte derivante, anche da lavoro autonomo o dipendente) non superiore a 3.000 euro.

    La prestazione rettificata può essere conservata se, oltre agli eventuali redditi previdenziali da pensione o da rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, il beneficiario ha redditi propri assoggettabili a IRPEF non superiori a 3.000 euro. Nel calcolo di questi ultimi rientrano anche i redditi da lavoro autonomo o dipendente.

  • art. 55, comma 5, l. 9 marzo 1989, n. 88

    La rettifica è, inoltre, intervenuta tempestivamente, in quanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del richiamato art. 9, in base a quanto disposto dall’art. 55, c. 5, della richiamata legge n. 88, non sussistevano limiti temporali all’adozione del provvedimento.

    Secondo la decisione, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina che aveva esteso il termine decennale ai rapporti esauriti sotto la disciplina precedente, l’art. 55, comma 5, non poneva limiti temporali all’adozione della rettifica in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi dell’art. 13, c. 1 qua/6,r, del d.P.R. 30.05.02 n. 115, dì atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c. 1 bir dello stesso art. 13.

    La Corte dà atto che non ricorrono i presupposti per imporre all’INAIL il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Ai fini della conservazione delle prestazioni INAIL rettificate per errore, i redditi previdenziali da pensione o da rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel limite reddituale previsto dalla legge; si computano invece tutti gli altri redditi propri assoggettabili a IRPEF, inclusi quelli da lavoro dipendente o autonomo.
  • La locuzione «rendita da lavoro», nel contesto della disciplina sul mantenimento della prestazione, indica la rendita previdenziale conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale e non il reddito da lavoro.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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