Cassazione Civile, Sentenza n. 10824/2015 del 26/05/2015
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività subordinata con mansioni di addetto alle pulizie per una società dal 1° febbraio 1991 al 9 ottobre 1992, maturando un TFR non pagato. La società era stata dichiarata fallita il 17 novembre 1994 e il fallimento era stato chiuso il 23 luglio 1997. Con sentenza del Tribunale di Torino del 2000, la società era stata condannata a corrispondere 4.317,91 euro, ma non aveva adempiuto. Il lavoratore non aveva insinuato il credito al passivo perché aveva dichiarato di aver ignorato la procedura; dopo la chiusura del fallimento aveva tentato senza esito l’esecuzione forzata individuale e, con raccomandata del 12 luglio 2002, aveva chiesto il pagamento al Fondo di garanzia. L’INPS aveva negato la prestazione. Il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda e condannato l’INPS al pagamento; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 244/2009, aveva respinto l’appello dell’Istituto. In cassazione l’INPS ha proposto due motivi: ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e ha sostenuto che, in caso di fallimento, l’intervento del Fondo presuppone l’insinuazione e l’ammissione del credito al passivo, non sostituibili dall’esecuzione individuale quando il lavoratore abbia omesso di partecipare alla procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la prescrizione quinquennale, affermando che il diritto verso il Fondo è un autonomo credito a prestazione previdenziale, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre solo quando si sono verificati i presupposti legali per rivolgere la domanda all’INPS. Ha inoltre confermato che, quando la chiusura del fallimento rende impossibile l’ammissione al passivo prima che il lavoratore possa ottenere la verifica del credito, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo dopo aver esperito l’esecuzione forzata contro il datore tornato in bonis. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato il tentativo esecutivo; l’INPS non aveva allegato né provato che il lavoratore avrebbe potuto insinuarsi al passivo. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 100 euro per esborsi e 1.500 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, L. 29 maggio 1982, n. 297
il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 1. 29 maggio 1982 n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia.
Il diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia è autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore di lavoro, ha natura previdenziale e si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge; prima di allora non può essere presentata una domanda di pagamento e non decorre la prescrizione.
art. 2, quinto comma, L. 29 maggio 1982, n. 297
ove l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta prima che il lavoratore abbia avuto la possibilità di ottenere la verifica del proprio credito, il lavoratore che intenda chiedere l’intervento del fondo di garanzia ha l’onere di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma del suddetto art. 2, ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis con la chiusura del fallimento.
Quando la chiusura del fallimento impedisce al lavoratore di ottenere la verifica del credito al passivo, l’intervento del Fondo presuppone il previo esperimento dell’esecuzione forzata contro il datore tornato in bonis.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia per il TFR è un diritto autonomo a una prestazione previdenziale, distinto dal credito vantato verso il datore di lavoro e non riconducibile a un’obbligazione solidale; è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- La prescrizione del diritto verso il Fondo non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dal perfezionamento dei presupposti legali per la prestazione, poiché prima di tale momento non può essere proposta una domanda di pagamento all’INPS.
- Se la chiusura del fallimento rende impossibile l’ammissione al passivo prima che il lavoratore abbia potuto ottenere la verifica del credito, questi deve previamente esperire l’esecuzione forzata contro il datore tornato in bonis per chiedere l’intervento del Fondo.
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