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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3209/2016 del 18/02/2016

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Il ricorrente aveva svolto le funzioni di direttore dei servizi sociali presso la USL di Bussolengo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 2005. Sosteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo l’art. 2, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e che, per il periodo 1° febbraio 1995-31 dicembre 1999, gli spettassero ulteriori € 267.842,24. La USL aveva eccepito la prescrizione quinquennale e contestato nel merito il credito, affermando che il trattamento percepito non era inferiore al minimo normativo, calcolato senza includere incentivi di produttività e indennità di posizione. Il Tribunale di Verona aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 676/2009 depositata il 28 luglio 2010, aveva confermato la decisione, ritenendo fondata la prescrizione e, nel merito, che il trattamento minimo andasse comparato considerando soltanto stipendio iniziale lordo, indennità integrativa speciale, tredicesima e indennità di direzione dei dirigenti apicali del SSN. Il ricorrente ha proposto sei motivi, trattati dalla Cassazione congiuntamente: violazione dell’art. 2, comma 5, del DPCM n. 502/1995 per aver considerato tassative le voci retributive indicate, nonché vizi motivazionali sulla loro individuazione e sulla tardività della documentazione; violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per il mancato esame degli allegati e di una consulenza tecnica svolta in altro giudizio, e per aver ritenuto tardivo e non provato il deposito di tale consulenza all’udienza di discussione; infine, violazione dell’art. 210 c.p.c. e difetto di motivazione per il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione documentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato anzitutto che le censure erano formulate unitariamente, con commistione tra violazioni di legge e vizi motivazionali e senza individuare in modo specifico le parti della sentenza e gli elementi di fatto cui ciascuna critica si riferiva; ha ravvisato, pertanto, profili di inammissibilità. Ha comunque esaminato il merito e ritenuto infondate le doglianze: l’art. 2, comma 5, del DPCM n. 502/1995 configura una clausola di salvaguardia del trattamento minimo e individua le voci da utilizzare nel raffronto, senza consentire di aggiungere indennità dipartimentale, incentivi di produttività o indennità di posizione non contemplate dalla disposizione. Il ricorrente non aveva inoltre indicato elementi probatori concreti idonei a dimostrare che il minimo così calcolato fosse stato violato, né aveva allegato una diversa volontà contrattuale diretta a riconoscere un trattamento superiore. La decisione d’appello è stata ritenuta congruamente motivata e immune da errori di diritto. Nessuna statuizione sulle spese, essendo la resistente rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995

    Dalla semplice lettura del testo dell’art. 2 sopra riportato deriva l’assoluta correttezza delle affermazioni della Corte.

    La disposizione stabilisce una clausola di salvaguardia del trattamento minimo dei direttori sanitari e dei servizi sociali, da verificare mediante il raffronto con le sole voci espressamente indicate: stipendio iniziale lordo, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità e indennità di dirigenza dei dirigenti apicali del SSN. Non vi si aggiungono voci retributive ulteriori non contemplate.

  • artt. 416 e 437 c.p.c.

    Le censure sono trattate dal ricorrente unitariamente; vi è commistione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizio di motivazione che, pur non essendo in generale preclusa, comporta che sia ben individuato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto.

    Le doglianze relative all’ammissione o all’esame di documenti e consulenze tecniche nel giudizio di appello devono essere specificamente formulate e riferite ai fatti controversi e ai punti della decisione criticati; la loro enunciazione cumulativa e generica non consente di individuare adeguatamente la censura.

  • art. 210 c.p.c.

    Il ricorrente denuncia la commissione, da parte del giudice d’appello, di numerosi errori nella individuazione del compenso dovuto al direttore di servizi senza però addurre elementi idonei a concretizzare il contenuto ed il fondamento normativo delle censure.

    La censura relativa al mancato ordine di esibizione non può essere accolta se è formulata genericamente, senza indicare in modo concreto gli elementi che ne dimostrerebbero la decisività e il fondamento.

Massime di principio

  • Quando una disposizione garantisce a un incaricato un trattamento economico non inferiore a quello previsto per una determinata categoria di dirigenti e ne elenca le componenti, il raffronto del minimo va effettuato sulla base delle sole voci indicate dalla disposizione, salvo che risulti una diversa volontà contrattuale.
  • Chi domanda differenze retributive sulla base di una clausola di salvaguardia deve allegare e dimostrare, con riferimento alle voci e ai dati rilevanti, che il trattamento minimo definito dalla clausola è stato concretamente violato; non è sufficiente proporre un confronto che includa componenti retributive estranee al parametro normativo.
  • La formulazione congiunta di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale richiede che siano individuati il fatto controverso, l’errore giuridico denunciato e le specifiche parti della decisione censurate; critiche generiche o non riferite agli elementi rilevanti possono risultare inammissibili o comunque inidonee a invalidare la decisione.

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