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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22145/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., con sei motivi (più due motivi aggiunti) volti a censurare: 1) omessa valutazione del presunto travisamento della prova riguardante le dichiarazioni del collaboratore Lamanna Daniele circa il mandato attribuito a Mazza e Poddighe; 2) errata lettura della questione balistica/compatibilità dei proiettili e dell'arma (rinvenimento della mitraglietta da parte di Bruni); 3) contraddizione tra dichiarazioni dei collaboratori circa la consegna del sacco delle armi e i risultati della perizia balistica; 4) omissione nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Foggetti Adolfo (presunta inesistenza della partecipazione del Tundis all'omicidio del Siciliano); 5) presunta contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni di Serpa Giuliano; 6) errore sul punto se il Tundis avesse negato o ammesso contatti telefonici/ personali con la vittima Siciliano. I motivi aggiunti ripropongono in sostanza il primo e il quarto motivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per plurimi motivi: a) difetto di legittimazione soggettiva dei difensori perché sprovvisti di procura speciale, requisito necessario per il ricorso straordinario per errore di fatto; b) i motivi proposti sono manifestamente infondati o non assoggettabili al rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., essendo in gran parte richieste di rivalutazione del merito probatorio o confliggenti con i limiti dell'impugnazione straordinaria (l'errore di fatto ammesso è solo lo 'svista' percettiva immediatamente e oggettivamente rilevabile). La Corte ha esaminato singolarmente le doglianze, ritenendo che le questioni erano state già affrontate o che le censure chiedevano una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.600,00 per ciascuna delle parti civili costituite (indicati nella sentenza: Calvano Delfa e Massimiliano Sic...).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: ammesso solo per errori percettivi (svista/ equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione che siano immediatamente e oggettivamente rilevabili e che abbiano potuto influire sul decisum

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Rilevata la natura straordinaria del rimedio e la necessità della stretta osservanza dei requisiti formali per la proposizione del ricorso

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare l'impossibilità di estendere al ricorso straordinario la disciplina che consente al difensore dell'imputato di impugnare senza procura speciale; il rimedio straordinario è personale del condannato

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla necessità della procura speciale del difensore per proporre determinati atti in nome del condannato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (spese processuali e sanzione pecuniaria)

  • Giurisprudenza Sez. U., n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari) e Sez. U., 27/03/2002, n. 16103 (Basile)

    Principi di legittimità richiamati: necessità della procura speciale per il ricorso straordinario e delimitazione rigorosa dell'errore di fatto come svista percettiva immediatamente verificabile

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è uno rimedio eccezionale e molto limitato: può contestare solo veri e propri errori percettivi o omissioni oggettivamente verificabili nella motivazione della Corte di cassazione, non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito probatorio.
  • Il difensore che proponga un ricorso straordinario per errore di fatto deve essere munito di procura speciale: l'assenza di tale procura determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • Le censure che si risolvono nel contestare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, la valutazione delle prove tecniche (es. perizia balistica) o la logica del convincimento dei giudici di merito, sono normalmente inammissibili in questa sede perché implicano una rimessione del merito probatorio.
  • Per avere chance di ammissibilità occorre dimostrare che la Corte di cassazione ha compiuto una svista materiale evidente e che tale svista, verificabile con un controllo documentale immediato, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta frequentemente condanne alle spese e talvolta sanzioni pecuniarie; pertanto prima di proporre il rimedio è opportuno valutare attentamente la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali (procura speciale, carattere percettivo dell'errore).

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