Cassazione Penale, Sentenza n. 22145/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., con sei motivi (più due motivi aggiunti) volti a censurare: 1) omessa valutazione del presunto travisamento della prova riguardante le dichiarazioni del collaboratore Lamanna Daniele circa il mandato attribuito a Mazza e Poddighe; 2) errata lettura della questione balistica/compatibilità dei proiettili e dell'arma (rinvenimento della mitraglietta da parte di Bruni); 3) contraddizione tra dichiarazioni dei collaboratori circa la consegna del sacco delle armi e i risultati della perizia balistica; 4) omissione nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Foggetti Adolfo (presunta inesistenza della partecipazione del Tundis all'omicidio del Siciliano); 5) presunta contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni di Serpa Giuliano; 6) errore sul punto se il Tundis avesse negato o ammesso contatti telefonici/ personali con la vittima Siciliano. I motivi aggiunti ripropongono in sostanza il primo e il quarto motivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per plurimi motivi: a) difetto di legittimazione soggettiva dei difensori perché sprovvisti di procura speciale, requisito necessario per il ricorso straordinario per errore di fatto; b) i motivi proposti sono manifestamente infondati o non assoggettabili al rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., essendo in gran parte richieste di rivalutazione del merito probatorio o confliggenti con i limiti dell'impugnazione straordinaria (l'errore di fatto ammesso è solo lo 'svista' percettiva immediatamente e oggettivamente rilevabile). La Corte ha esaminato singolarmente le doglianze, ritenendo che le questioni erano state già affrontate o che le censure chiedevano una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.600,00 per ciascuna delle parti civili costituite (indicati nella sentenza: Calvano Delfa e Massimiliano Sic...).
Norme richiamate
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: ammesso solo per errori percettivi (svista/ equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione che siano immediatamente e oggettivamente rilevabili e che abbiano potuto influire sul decisum
Rilevata la natura straordinaria del rimedio e la necessità della stretta osservanza dei requisiti formali per la proposizione del ricorso
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare l'impossibilità di estendere al ricorso straordinario la disciplina che consente al difensore dell'imputato di impugnare senza procura speciale; il rimedio straordinario è personale del condannato
Norma richiamata in relazione alla necessità della procura speciale del difensore per proporre determinati atti in nome del condannato
Norma che prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (spese processuali e sanzione pecuniaria)
Giurisprudenza Sez. U., n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari) e Sez. U., 27/03/2002, n. 16103 (Basile)
Principi di legittimità richiamati: necessità della procura speciale per il ricorso straordinario e delimitazione rigorosa dell'errore di fatto come svista percettiva immediatamente verificabile
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è uno rimedio eccezionale e molto limitato: può contestare solo veri e propri errori percettivi o omissioni oggettivamente verificabili nella motivazione della Corte di cassazione, non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito probatorio.
- Il difensore che proponga un ricorso straordinario per errore di fatto deve essere munito di procura speciale: l'assenza di tale procura determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Le censure che si risolvono nel contestare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, la valutazione delle prove tecniche (es. perizia balistica) o la logica del convincimento dei giudici di merito, sono normalmente inammissibili in questa sede perché implicano una rimessione del merito probatorio.
- Per avere chance di ammissibilità occorre dimostrare che la Corte di cassazione ha compiuto una svista materiale evidente e che tale svista, verificabile con un controllo documentale immediato, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
- La declaratoria di inammissibilità comporta frequentemente condanne alle spese e talvolta sanzioni pecuniarie; pertanto prima di proporre il rimedio è opportuno valutare attentamente la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali (procura speciale, carattere percettivo dell'errore).
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