Cassazione Penale, Sentenza n. 35131/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità (querela ritenuta presentata oltre il termine o indeterminata per l'uso di riferimenti temporali generici); 2) indeterminatezza dell'accusa (capo di imputazione con riferimento temporale non preciso) e conseguente nullità; 3) violazione di legge per presunto mutamento del fatto contestato e per l'omessa utilizzazione/erronea utilizzazione della querela nel dibattimento (artt. 511, 513, 514 c.p.p.); 4) omessa o erronea valutazione delle prove (richiesta di rinnovazione del giudizio di merito e richiamo all'art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, ripetitivi e privi della specificità prescritta per il ricorso per cassazione (art. 581 c.p.p. e correlati). La Corte ha ritenuto insindacabili, in sede di legittimità, gli accertamenti di fatto del Tribunale (in particolare l'individuazione del termine a quo per la querela), purché la motivazione sia logica e priva di contraddizioni. Ha inoltre confermato che la querela acquisita per la sola valutazione della procedibilità non è utilizzabile oltre i limiti consentiti dal codice e dalla giurisprudenza; le doglianze sulla valutazione della prova erano in realtà richieste di riesame dei fatti, non consentite in Cassazione se prive dei vizi tassativi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, lett. c) e lett. d) (esigenza di specificità e esposizione delle ragioni)
Esige che i motivi di ricorso siano specifici e articolati; la mera riproduzione di motivi già proposti in grado non costituisce critica argomentata e determina inammissibilità
Richiamato in relazione ai requisiti formali del ricorso per Cassazione; rafforza l'esigenza di specificità delle censure
comma 1, lett. c) e lett. e) e richiamo al comma 3 (limiti dei motivi)
Limita le censure ammissibili in Cassazione: non è consentito il riesame del merito dei fatti, salvo che non sia dedotto un vizio di motivazione tra quelli tassativi (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità)
Regola l'acquisizione di atti nel fascicolo per il dibattimento; la querela può essere inclusa ma la sua utilizzazione è vincolata ai limiti previsti dalla legge (es. procedibilità)
Disciplina le modalità di assunzione delle testimonianze e l'uso di dichiarazioni contenute nel fascicolo del PM; uso della querela come ausilio alla memoria solo se ricevuta oralmente e verbalizzata
Imponendo divieti di lettura di atti non legittimamente acquisiti al dibattimento, contribuisce a delimitare l'utilizzabilità della querela oltre la procedibilità
comma 1, lett. a), b) e c)
Distinzione tra atti acquisibili nel fascicolo del dibattimento; la querela rientra tra gli atti acquisibili ai fini della procedibilità ma non tra tutti gli atti utilizzabili come prova irripetibile
Consente l'uso del contenuto della querela come aiuto alla memoria della persona offesa se la dichiarazione è stata resa oralmente e verbalizzata
Prevede ipotesi eccezionali di lettura della querela quando la testimonianza del querelante risulti impossibile e la lettura sia indispensabile ai fini probatori
Norma sul regime di acquisizione della prova in dibattimento; prova non acquisita secondo le regole del dibattimento può risultare inutilizzabile
Norma sul valore e sulla valutazione della prova nel processo; la Corte ha ricordato che le doglianze che chiedono un diverso apprezzamento della prova sono, in Cassazione, inammissibili se si limitano a rimettere in discussione il fatto
Regola la trattazione in camera di consiglio e l'eventuale richiesta di trattazione orale; qui ha consentito la trattazione senza presenza delle parti per mancanza di richiesta nei termini
Collegata alle norme processuali sulla trattazione degli atti in cassazione e termini per istanze di discussione orale
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e articolati: la semplice ripetizione di argomentazioni già proposte in grado determina inammissibilità.
- Gli accertamenti di fatto dei giudici di merito (es. individuazione del termine a quo per la querela) sono insindacabili in sede di legittimità purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- La querela acquisita per valutare la procedibilità non è pienamente utilizzabile come prova nel dibattimento salvo i limiti e le eccezioni previste dal codice (es. aiuto alla memoria se verbalizzata o lettura solo in casi eccezionali).
- Le censure sulla valutazione della prova in Cassazione devono mirare ai vizi tassativi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non a un semplice rinnovato apprezzamento del fatto.
- Un riferimento temporale circoscritto a pochi giorni (finestra temporale breve) non rende di per sé indeterminato il capo di imputazione quando gli elementi strutturali e sostanziali del fatto sono sufficienti per il contraddittorio e la difesa.
- Ricorsi infondati o mal formulati possono comportare condanna alle spese e ammende per il ricorrente.
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