Cassazione Penale, Sentenza n. 24803/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 18/11/2023 che aveva confermato il diniego alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Ciro Gallo. Il ricorrente chiedeva la modifica della misura (art. 299 c.p.p.) sostenendo che il significativo lasso di tempo dai fatti, la sua ammissione di responsabilità e la disponibilità a trasferirsi in altra area avrebbero attenuato le esigenze cautelari, rendendo adeguata la misura degli arresti domiciliari, anche in località diversa dal luogo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che si è formato un giudicato cautelare e che non sono emersi elementi di novità processuale tali da giustificare una rivalutazione in senso favorevole. Il Collegio ha condiviso la valutazione di gravità e pericolosità sociale del ricorrente, rafforzata dalla condanna di primo grado (sentenza del 20/11/2023, 6 anni), ha ritenuto irrilevante il mero decorso del tempo e l'ammissione degli addebiti per l'attenuazione delle esigenze cautelari, e ha escluso che il trasferimento temporaneo in altra area fosse di per sé idoneo a mutare il quadro cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali; disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter c.p.p.
Norme richiamate
Regola la possibilità di chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare in conseguenza di elementi di novità processuale; il Collegio ricorda che la revoca è possibile solo se emergono fatti nuovi in grado di modificare "in melius" il quadro indiziario.
Dispositivo per la valutazione degli elementi di novità in sede di riesame; la Corte afferma che gli elementi nuovi devono essere apprezzati congiuntamente a quelli originari e determinare un mutamento significativo del quadro indiziario.
Norma che disciplina l'applicazione della misura cautelare genetica; la decisione richiamava la pronuncia ex art. 309 per evidenziare che non vi erano elementi nuovi rispetto a quella valutazione originaria.
Indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte sottolinea che nella verifica della loro permanenza vanno valutate le esigenze cautelari in modo dinamico anche in sede di revoca o modifica.
Si riferisce ai limiti motivazionali delle decisioni cautelari; il ricorso denunciava vizio di motivazione ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e sufficiente.
art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.
Prevede adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti alla decisione e alla condanna alle spese.
Massime di principio
- La sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva richiede l'emersione di elementi di novità processuale che modifichino in senso favorevole il quadro indiziario; non è sufficiente riproporre le stesse censure già valutate.
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o l'osservanza delle prescrizioni non sono, di per sé, idonei a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; sono necessari elementi concreti e sintomatici di cambiamento della situazione.
- L'ammissione della responsabilità da parte dell'imputato non necessariamente determina l'attenuazione della misura cautelare, specialmente se integra fecondi elementi indiziari e sussistono fattori di pericolosità sociale.
- La formazione di un giudicato cautelare rende più difficile ottenere la revoca o la modifica della misura: la revoca è subordinata a novità processuali rilevanti rispetto all'originario compendio indiziario.
- Legami con organizzazioni criminali, gravità dei reati e indizi concreti di concreto pericolo (es. intercettazioni che dimostrino propositi violenti) giustificano il mantenimento di misure più afflittive.
- La possibilità di svolgere gli arresti domiciliari in luogo diverso da quello del reato non è automaticamente risolutiva: va dimostrato che tale trasferimento riduce effettivamente il rischio connesso alla posizione dell'indagato.
- Il giudice del riesame deve motivare chiaramente, con riferimento agli artt. 274, 275, 299 e 310 c.p.p., perché gli elementi proposti non incidono sulle esigenze cautelari; motivazione congrua e conforme alla giurisprudenza consolida la decisione.
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