Sentenza n. 379/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, emesso il 24 agosto 2023, notificato il 04/09/23, della durata di anni 2, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere agli impianti sportivi, siti su tutto il territorio nazionale, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche dalla serie A alla LND, nonché ai luoghi di transito, accesso e trasporto dei tifosi da 4 ore prima del fischio d'inizio a 4 ore dopo la fine della partita, per ANNI DUE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il decorso del biennio di efficacia del DASPO e la ripresa della frequentazione degli stadi hanno fatto venire meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento DASPO del Questore, della durata di due anni, recante il divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi di transito, accesso e trasporto dei tifosi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO emesso dal Questore il 24 agosto 2023 e notificato il 4 settembre 2023, con cui gli era vietato per due anni di accedere, su tutto il territorio nazionale, agli impianti ove si svolgono manifestazioni calcistiche dalla Serie A alla Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai luoghi di transito, accesso e trasporto dei tifosi nelle quattro ore precedenti e successive alle partite. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il biennio di efficacia del DASPO era decorso ed egli aveva ripreso a frequentare gli stadi.
Norme richiamate
vietava al ricorrente di accedere agli impianti sportivi e ai luoghi di transito, accesso e trasporto dei tifosi
Costituisce la base normativa del provvedimento DASPO impugnato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
È applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito del venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione.
È richiamato nel quadro processuale della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, anche perché è integralmente decorso il periodo di efficacia dell'atto impugnato.
- Il decorso della durata temporale di un DASPO, accompagnato dalla ripresa della frequentazione degli stadi da parte del destinatario, determina il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento del provvedimento e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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