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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3713/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità della notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per mancato previo tentativo di notifica al domicilio dichiarato dell'imputato, e sosteneva che tale vizio avesse leso il diritto di difesa impedendo la conoscenza dell'udienza di appello. Dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale ritenendo la questione una mera irregolarità di sequenza delle notifiche sanata dal raggiungimento dello scopo (conoscenza dell'atto) e per mancata specifica allegazione del pregiudizio, il difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. invocando un errore di fatto nella sentenza di cassazione per omissione di una censura decisiva già formulata nel ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che non si tratti di una svista materiale rilevabile dagli atti ma di una valutazione sulla insufficienza delle allegazioni difensive circa il concreto pregiudizio subito dall'imputato. La Corte ha quindi confermato che l'inversione della sequenza delle notifiche costituisce, nella specie, una irregolarità sanata dal conseguimento della conoscenza dell'atto e ha escluso l'errore di fatto invocato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    richiamato nella sentenza come fondamento della notificazione al difensore

    La Corte ha considerato la notificazione al difensore secondo tale norma come regolare in astratto, ma ha richiesto alla difesa l'allegazione specifica di come l'assenza della preventiva notifica al domicilio abbia concretamente impedito la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato

  • artt. 183 e 184 cod. proc. pen.

    menzionati nella sentenza come basi della sanatoria per il raggiungimento dello scopo

    Questi articoli sono stati invocati per affermare che un'irregolarità nella sequenza delle notifiche è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    strumento utilizzato dal ricorrente per il ricorso straordinario per errore di fatto

    La Corte ha precisato che il ricorso ex art. 625-bis è volto a correggere vere e proprie sviste materiali evidenti negli atti; non è idoneo a rimettere questioni di valutazione, per cui la contestazione di valutazioni o lamentele non specifiche sotto il profilo fattuale sono inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso straordinario, non risultando elementi esimenti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata nella motivazione in relazione all'assenza di profili di esenzione

    Il richiamo è stato usato per escludere profili che avrebbero potuto evitare la responsabilità per le spese e la somma a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è regolarmente ammessa, ma chi contesta la nullità deve specificare come l'irregolarità abbia concretamente pregiudicato la conoscenza dell'atto e il diritto di difesa dell'imputato.
  • L'inversione della sequenza delle notifiche è spesso qualificata come irregolarità sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (conoscenza del procedimento); spetta alla difesa dimostrare fatti concreti contrari.
  • L'onere di allegazione ricade sull'imputato/difesa: bisogna indicare circostanze specifiche che dimostrino l'assenza di comunicazione tra difensore e assistito o altri ostacoli alla conoscenza dell'udienza.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per evidenti sviste materiali riscontrabili dagli atti; non è rimedio per censure valutative o per dissenso sulla valutazione dei fatti da parte della Corte.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e produrre prova della mancata conoscenza (dichiarazioni, attestazioni di assenza, documentazione sui tentativi di notifica) e allegare in modo puntuale l'effetto concretamente subito sul diritto di difesa (impossibilità di partecipare, mancata difesa tecnica, ecc.).
  • Se la prescrizione è intervenuta nel frattempo, va comunque illustrato con precisione l'effetto che la pronuncia sul vizio avrebbe avuto sul giudizio sostanziale e sulle conseguenze processuali.

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