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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35511/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Nola, con sentenza del 7 ottobre 2019, per omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 74/2000, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 ottobre 2024, aveva confermato la condanna. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato deduceva che il reato fosse prescritto prima della pronuncia d’appello. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, applicando il criterio per cui la consumazione del reato si colloca novanta giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione annuale, e ha rilevato che alla data di lettura del dispositivo d’appello il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo sulla prescrizione non poteva essere accolto, poiché per il reato di omessa dichiarazione la consumazione si colloca novanta giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale e, alla data della sentenza d’appello dell’11 ottobre 2024, il termine massimo di prescrizione non era decorso. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso elementi che consentissero di ritenere non colpevole la causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    che il momento della consumazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 va fissato nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.v.a., che pertanto non cade nella data del 30 settembre dell’anno successivo, ma 90 giorni dopo.

    Il reato di omessa presentazione della dichiarazione si consuma novanta giorni dopo la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione annuale.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria d’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale previsto dall’art. 5 d.lgs. 74/2000, la consumazione è collocata novanta giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione; tale data rileva per il calcolo della prescrizione.
  • La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il giudice rilevi l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazione
RamiReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

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