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Sentenza

Sentenza del 16/06/2020 n. 785 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Appello - può essere proposto - entro sei mesi - da pubblicazione sentenza - indipendentemente da notificazione. Detrazione I.V.A. e/o deduzione costi - onere della prova - operazioni esistenti - in capo al contribuente. Agevolazione a favore A.S.D. - prevista - solo se operazioni esistenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero fiscale connesso a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e il conseguente disconoscimento della detrazione IVA e/o della deduzione dei costi. L'A.S.D. invocava inoltre l'applicazione delle agevolazioni previste per tali associazioni. Il testo fornito non specifica gli importi, le annualità, gli atti impositivi né i motivi d'appello nel loro dettaglio; riporta invece i principi affermati sulla prova delle operazioni e sul termine per impugnare.

La decisione

L'appello può essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e, anche in assenza di notificazione, non oltre sei mesi dalla sua pubblicazione. Nel merito, quando l'Amministrazione prova l'inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza: la sola fattura o la prova dei pagamenti non sono sufficienti. Le agevolazioni previste per le A.S.D. presuppongono che le operazioni siano reali. Il testo fornito non riporta il dispositivo, l'esito specifico dell'appello, le statuizioni sulle spese o il giudice di provenienza; pertanto non consente di stabilire con certezza quale parte abbia vinto.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c. (termine lungo per l'impugnazione)

    Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l'appello non può proporsi dopo essere decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    Il termine semestrale dalla pubblicazione costituisce il limite massimo per proporre appello anche quando la sentenza non sia stata notificata; il testo indica inoltre il termine di 60 giorni dalla notificazione.

  • Normativa in materia di detrazione IVA e deduzione dei costi (disposizioni non specificate nel testo fornito)

    Qualora l'amministrazione finanziaria abbia dato prova dell'oggettiva inesistenza di operazioni, è onere del contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, ai fini della detrazione dell'I.V.A. e/o della deduzione dei relativi costi. L'onere della prova non è assolto con la sola esibizione della fattura o dei metodi di pagamento utilizzati.

    Una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve fornire prova concreta della loro effettività; fatture e pagamenti, considerati isolatamente, non bastano.

  • Disposizione sulle agevolazioni fiscali per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (estremi non specificati nel testo fornito)

    Ai fini dell'applicazione della disposizione relativa alle agevolazioni a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, è necessario che le operazioni siano esistenti.

    La qualifica di A.S.D. non consente di applicare le agevolazioni a operazioni inesistenti: la loro effettiva realizzazione è presupposto del beneficio.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività dell'appello, considerare il termine di 60 giorni dalla notificazione e, comunque, il limite massimo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  • Se l'Amministrazione prova l'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve dimostrarne la realtà con elementi sostanziali e coerenti; fatture e prova del pagamento, da sole, non sono decisive.
  • Le agevolazioni fiscali riservate alle A.S.D. non proteggono operazioni fittizie: occorre che le operazioni siano effettivamente avvenute.
  • Il testo disponibile enuncia i principi applicabili ma non include il dispositivo: l'indicazione del resistente come vincitore non è verificabile sulla base dei dati forniti.

Testo integrale

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