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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14125/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'asserita irragionevole durata di un processo amministrativo presupposto iniziato nel 2015 davanti al TAR Lazio e definito solo nel 2023. Sostenevano che, nel giudizio presupposto, fossero state presentate sia istanze di fissazione d'udienza da parte loro, sia istanze di prelievo da parte della controparte, sicché doveva ritenersi soddisfatto il requisito di ammissibilità della domanda di equa riparazione. In cassazione hanno dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sull'equa riparazione e della normativa convenzionale e costituzionale, lamentando: (i) che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato l'art. 2 L. n. 89/2001, ritenendo necessario che l'istanza di prelievo fosse proposta proprio dal soggetto che poi domanda l'indennizzo; (ii) che fosse illegittima la mancata equiparazione dell'istanza di fissazione d'udienza all'istanza di prelievo, nonostante entrambe abbiano funzione acceleratoria e la prima fosse stata più volte depositata. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015, per effetto della norma transitoria, poiché il processo presupposto non aveva superato, alla data rilevante, la durata ragionevole. Nel merito, ha affermato che il rimedio preventivo dell'istanza di prelievo ex art. 71-bis c.p.a. è una condizione di ammissibilità che deve essere soddisfatta dal soggetto che richiede l'equa riparazione; non è sufficiente che l'istanza provenga da altra parte del giudizio presupposto. Ha inoltre escluso che l'istanza di fissazione d'udienza possa essere equiparata all'istanza di prelievo, perché solo quest'ultima è funzionale alla definizione in camera di consiglio con rito semplificato. La domanda di equa riparazione è quindi rimasta inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    la domanda di equa riparazione è proponibile solo se il richiedente ha previamente esperito i rimedi preventivi previsti dalla legge; il requisito è riferito al soggetto che propone la domanda e non a qualsiasi parte del processo presupposto

  • art. 1-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato come parte del sistema introdotto/modificato dalla L. n. 208/2015 in tema di equa riparazione e rimedi preventivi

  • art. 1-ter, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    prevede il rimedio preventivo dell'istanza di prelievo quale condizione rilevante per la domanda di equa riparazione nel processo amministrativo

  • art. 71-bis c.p.a.

    l'istanza di prelievo è rimedio preventivo che può condurre alla definizione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata; non coincide con la mera istanza di fissazione d'udienza

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    richiamato per il collegamento al rimedio acceleratorio nel processo amministrativo

  • art. 74 c.p.a.

    menzionato per la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    indicata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge

  • art. 6 CEDU

    invocato dai ricorrenti; la Corte esclude che la disciplina nazionale sia incompatibile con la garanzia convenzionale, valorizzando il bilanciamento tra tutela effettiva e garanzie del processo amministrativo

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di irragionevolezza/disparità di trattamento, ma la Corte lo reputa non violato

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo; la Corte ritiene compatibile il rimedio preventivo con le garanzie costituzionali

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, quando la legge subordina la proponibilità della domanda all'esperimento di un rimedio preventivo, tale condizione deve essere soddisfatta dal medesimo soggetto che chiede l'indennizzo.
  • L'istanza di prelievo e l'istanza di fissazione d'udienza non sono strumenti equivalenti: solo la prima è idonea a integrare il rimedio preventivo richiesto dalla disciplina sull'equa riparazione, perché può condurre alla definizione del giudizio in forma semplificata.
  • La previsione di rimedi preventivi come condizione per ottenere l'indennizzo non è, di per sé, incompatibile con l'art. 6 CEDU, con l'art. 3 Cost. e con l'art. 111 Cost., poiché realizza un bilanciamento tra effettività della tutela e garanzie del processo amministrativo.
  • Ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, non rileva che l'istanza acceleratoria sia stata presentata da altra parte del giudizio presupposto: conta la riferibilità soggettiva del rimedio al richiedente l'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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