Cassazione Civile, Ordinanza n. 36167/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per poter proporre ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello di Perugia resa in una causa di risarcimento del danno. Il Consiglio dell'Ordine aveva dichiarato l'istanza inammissibile; la società si era quindi rivolta alla Corte d'Appello, che aveva dichiarato la propria incompetenza con decreto. Dopo tale provvedimento, la società ha riproposto l'istanza in Cassazione. La questione decisa riguarda però la competenza a provvedere sull'istanza di patrocinio in funzione della proposizione del ricorso per cassazione e, in particolare, se la Cassazione possa pronunciarsi sull'istanza stessa. La ricorrente sosteneva, in sostanza, la necessità di ottenere una decisione sulla domanda dopo il diniego/incompetenza dei precedenti uffici.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'istanza/ricorso inammissibile. Ha affermato che, quando si intenda proporre ricorso per cassazione e il consiglio dell'ordine competente non abbia accolto l'istanza di patrocinio a spese dello Stato, la domanda va riproposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; la Corte di cassazione non provvede mai su tale istanza, per il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. La precedente dichiarazione di incompetenza della Corte d'appello non impediva tale conclusione, perché quel provvedimento non era stato opposto e aveva natura essenzialmente amministrativa. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 126, comma 3, per affermare che la Corte di cassazione non provvede sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato in funzione del ricorso per cassazione
art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per sostenere che l'istanza deve essere proposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e non alla Corte di cassazione
art. 93, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
menzionato come elemento sistematico, con riferimento al processo penale, per evidenziare che nel civile l'istanza non è di regola proposta al giudice ma al consiglio dell'ordine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
indicato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'interessato intenda proporre ricorso per cassazione e la domanda non sia stata accolta dal consiglio dell'ordine competente, l'istanza va riproposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; la Corte di cassazione non è il giudice competente a decidere sulla domanda.
- Il provvedimento con cui un ufficio giudiziario si dichiara incompetente in materia di patrocinio a spese dello Stato, se non impugnato con gli strumenti previsti, conserva natura essenzialmente amministrativa e non vale a modificare il riparto di competenza previsto dalla disciplina speciale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso, quando il ricorso sia stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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