Cassazione Penale, Ordinanza n. 23552/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado: il Tribunale lo aveva condannato per falsità personale, truffa e furto aggravato in continuazione; in appello erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di falsità personale e truffa, con rideterminazione della pena nella misura già fissata come base per il furto aggravato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) un vizio procedurale relativo alla partecipazione del Procuratore generale nel rito cartolare e alla mancata reiterazione delle conclusioni; 2) censure di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale; 3) la prescrizione del reato residuo, assumendo l'esclusione delle aggravanti contestate; 4) l'erronea determinazione della pena, sostenendo che la Corte di appello avrebbe inciso sulla pena base del furto aggravato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il Procuratore generale aveva partecipato attivamente al procedimento con deposito di conclusioni scritte e non era necessario rinnovarle. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi secondo e terzo, in quanto diretti a sollecitare un sindacato di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulle valutazioni probatorie, senza indicare specifici travisamenti della prova o macroscopici vizi logici della motivazione. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la Corte di appello non aveva modificato la pena base stabilita per il furto aggravato, ma aveva soltanto eliminato l'aumento riferito ai reati dichiarati prescritti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come uno dei reati originariamente contestati; in appello dichiarato estinto per prescrizione.
richiamato come uno dei reati originariamente contestati; in appello dichiarato estinto per prescrizione.
richiamato come base della condanna per furto aggravato; la pena base è stata mantenuta ferma anche in appello.
Massime di principio
- Nel rito cartolare, la partecipazione effettiva del pubblico ministero tramite deposito di conclusioni scritte è sufficiente, e non è necessaria la reiterazione di nuove conclusioni se l'udienza è stata rinviata per consentire al difensore di prenderne cognizione.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, se non sono allegati specifici travisamenti della prova o macroscopici vizi logici della motivazione.
- La deduzione della prescrizione fondata sull'esclusione delle aggravanti non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio, essendo necessario confrontarsi con il percorso argomentativo del giudice di merito e con eventuali errori di diritto effettivamente emergenti dalla sentenza.
- Non sussiste vizio della determinazione della pena quando il giudice di appello si limiti a eliminare l'aumento riferito ai capi o ai reati estinti, lasciando invariata la pena base originariamente stabilita per il residuo reato accertato.
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