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Ordinanza

Ordinanza n. 1665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 732/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo sostanziale originariamente impugnato né i singoli motivi di illegittimità dedotti. L'appellante ha sostenuto l'esistenza dei presupposti cautelari, ma le relative deduzioni sono state ritenute non adeguatamente supportate quanto al fumus boni iuris. Il danno prospettato è stato qualificato come eminentemente patrimoniale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in sostanza il diniego di tutela cautelare disposto dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, con valutazione propria della fase cautelare, che le deduzioni difensive dell'appellante non fossero idonee a supportare adeguatamente l'istanza. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il danno prospettato aveva natura eminentemente patrimoniale e sarebbe stato ristorabile mediante risarcimento nell'eventualità di accoglimento del ricorso, escludendo quindi la necessità della misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la misura può essere negata quando le deduzioni dell'appellante non offrano un adeguato supporto al fumus boni iuris, secondo la valutazione propria e sommaria della fase cautelare.
  • Il periculum in mora non sussiste, o comunque non giustifica la tutela cautelare, quando il danno prospettato abbia natura eminentemente patrimoniale e sia ristorabile mediante risarcimento in caso di eventuale accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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