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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8354 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza n. 166/64 dell’8 settembre 2010 della Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa al 1999, con recupero delle agevolazioni prima casa e dei relativi accessori. Ha formulato tre motivi, trattati unitariamente: violazione della disciplina dell’agevolazione perché, dopo aver venduto un immobile già acquistato con il beneficio, aveva acquistato un altro immobile da destinare ad abitazione principale; erronea attribuzione dell’effetto decadenziale al mancato trasferimento della residenza anagrafica entro 18 mesi, anziché alla mancata destinazione dell’immobile ad abitazione principale; e insufficiente motivazione sulla prova della destinazione effettiva, che secondo il contribuente risultava da bollette delle utenze e pagamenti condominiali anteriori alla scadenza. La residenza anagrafica non era stata trasferita entro il termine previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, ritenendoli infondati. Ha stabilito che, ai fini dell’agevolazione in esame, la destinazione dell’immobile ad abitazione principale deve essere verificata facendo riferimento alla residenza anagrafica, non alla sola situazione di fatto; pertanto bollette e pagamenti condominiali non superano la risultanza anagrafica contraria. È stata quindi confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione e del recupero dell’imposta e dei relativi accessori. Respinta anche la richiesta di riunione con altro ricorso relativo alla stessa vicenda, in ragione dell’autonomia degli avvisi e delle sentenze impugnati. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.200 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge. Decisione assunta il 22 marzo 2016 e depositata il 27 aprile 2016.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte I, art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. a)

    In definitiva, sulla base di tale orientamento giurisprudenziale - che si ritiene di condividere - il disposto normativo in questione, secondo cui le disposizioni di revoca dell'agevolazione "non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", deve essere interpretato con riferimento ai presupposti generali dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di cui al comma 1 della nota 2 bis in esame; tra i quali rientra, appunto, il trasferimento nell'immobile acquistato della residenza, per tale dovendosi intendere quella anagrafica.

    La destinazione a abitazione principale richiesta per conservare il beneficio va letta insieme ai requisiti generali dell’agevolazione prima casa: per la decisione, il trasferimento rilevante è quello della residenza anagrafica entro il termine prescritto, non la sola dimora effettiva.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte I, art. 1, nota II-bis, comma 4

    In definitiva, sulla base di tale orientamento giurisprudenziale - che si ritiene di condividere - il disposto normativo in questione, secondo cui le disposizioni di revoca dell'agevolazione "non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", deve essere interpretato con riferimento ai presupposti generali dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di cui al comma 1 della nota 2 bis in esame; tra i quali rientra, appunto, il trasferimento nell'immobile acquistato della residenza, per tale dovendosi intendere quella anagrafica.

    La previsione che evita la revoca quando, dopo l’alienazione, si acquista entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale presuppone il rispetto dei requisiti generali dell’agevolazione; fra questi, secondo la Corte, il trasferimento della residenza anagrafica.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione. I tre motivi proposti sono stati esaminati congiuntamente e rigettati nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito della memoria del ricorrente nel giudizio di cassazione; la decisione non attribuisce a tale memoria un autonomo effetto sull’esito.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa collega il beneficio alla residenza nel Comune o alla destinazione dell’immobile ad abitazione principale, la decisione richiede di verificare le risultanze anagrafiche entro il termine di legge: la sola prova della dimora effettiva può non essere sufficiente se contrasta con tali risultanze.
  • Bollette, pagamenti condominiali e altri elementi di uso concreto dell’immobile non sostituiscono, secondo questo orientamento, il trasferimento della residenza anagrafica richiesto per l’agevolazione.
  • Le eccezioni che consentono di prescindere dal requisito anagrafico sono quelle previste dalla disciplina applicabile; non è possibile estenderle automaticamente a situazioni fattuali analoghe non contemplate.
  • Nel valutare una fattispecie di riacquisto dopo la vendita di un immobile agevolato, il requisito di destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale va interpretato in coerenza con i requisiti generali della disciplina prima casa.

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