Cassazione Penale, Sentenza n. 16053/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di molestie (art. 660 c.p.) in virtù della remissione della querela, sostenendo che la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. fosse perseguibile d'ufficio e quindi non estinguibile per remissione della querela, neppure se tacita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto applicabile la modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 3, comma 1, lett. b), n.1), che ha trasformato il reato previsto dall'art. 660 c.p. in perseguibile a querela di parte. Applicando la disciplina sopravvenuta, più favorevole all'imputato e operativa dal 30/12/2022, la Corte ha concluso che l'intervenuta remissione tacita della querela determina l'improcedibilità del procedimento e dunque non ha luogo la prosecuzione. Sentenza rigettata il 16/02/2023, con conferma della non punibilità per intervenuta remissione/ improcedibilità.
Norme richiamate
Tradizionalmente contravvenzione per molestie; la Corte ha valutato la sua nuova qualificazione alla luce della normativa sopravvenuta e l'ha considerata, dopo la riforma, perseguibile a querela di parte.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 3, comma 1, lett. b), n.1
Ha modificato la procedibilità del reato di cui all'art. 660 c.p., rendendolo perseguibile a querela di parte. La Corte ha ritenuto applicabile tale modifica ai procedimenti pendenti se più favorevole all'imputato.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 - art. 6
Individua la decorrenza/operatività delle modifiche legislative (la Corte ha indicato l'operatività dal 30/12/2022), rilevante per l'applicazione della disciplina sopravvenuta ai procedimenti in corso.
Massime di principio
- Verificare sempre la disciplina procedibile (d'ufficio vs a querela di parte) vigente al momento dell'effettiva operatività della norma; se interviene una norma più favorevole durante il procedimento, questa va applicata.
- Se il reato è ora perseguibile a querela di parte, l'intervenuta remissione della querela (anche tacita, desumibile da atti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, come l'assenza reiterata) produce l'improcedibilità del processo.
- La modifica legislativa sopravvenuta che depenalizza o limita la procedibilità a favore dell'imputato si applica retroattivamente ai procedimenti pendenti quando sia più favorevole (principio del "favor rei").
- Il pubblico ministero, anche se ha proposto ricorso, non può ottenere l'accoglimento se la successiva disciplina normativa rende il reato procedibile solo a querela e la querela è stata rimessa; occorre valutare l'operatività temporale della norma.
- In ipotesi comportamentali simili, documentare con attenzione le assenze e gli atti della persona offesa per valutare se configurino una remissione tacita; senza querela valida, il procedimento per reati a querela è improcedibile.
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