Cassazione Civile, Ordinanza n. 29782/2025 del 11/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una procedura fallimentare aveva chiesto di dichiarare inefficaci, nei confronti della massa, pagamenti complessivi eseguiti dalla società poi fallita in favore di un istituto di credito, pagamenti che avevano estinto finanziamenti formalmente riferiti a clienti della società ma, secondo la ricostruzione di merito, inerenti a un’operazione triangolare nella quale la società aveva fatto apparire vendute ai clienti le auto del proprio parco, pur continuando in realtà a concederle a noleggio. Il tribunale aveva escluso l’azione ex art. 65 L.F. e l’ipotesi di cui all’art. 67, comma 1, n. 2, L.F., ma aveva accolto in parte la revocatoria ex art. 67, comma 2, L.F. per i pagamenti successivi alla domanda di concordato. In appello la banca contestava soprattutto la sussistenza della scientia decoctionis e, in cassazione, ha dedotto: 1) l’omessa applicazione della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, assumendo che la lite riguardasse contratti bancari; 2) la violazione delle regole sull’effetto devolutivo dell’appello e sul giudicato interno, sostenendo che la censura sul solo elemento soggettivo avrebbe comunque riaperto l’intera questione della revocabilità oggettiva dei pagamenti; il fallimento, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che i pagamenti non fossero gratuiti ma onerosi, che la banca dovesse provare il vantaggio patrimoniale del terzo solvens e che la scientia decoctionis dovesse essere anticipata a un momento anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del fallimento. Ha escluso che la controversia fosse soggetta alla mediazione obbligatoria perché non verteva su un contratto bancario in senso proprio, ma su azioni di inefficacia/revocatoria finalizzate alla conservazione della garanzia patrimoniale e insensibili alla validità del contratto inter partes. Ha inoltre ritenuto corretta la corte d’appello nel limitare il devolutum al solo profilo della scientia decoctionis, poiché l’appello della banca aveva investito esclusivamente l’elemento soggettivo e non anche quello oggettivo dell’azione revocatoria. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che le doglianze sulla natura onerosa dei pagamenti e sulla prova del vantaggio patrimoniale non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva posto a carico del fallimento l’onere di provare il vantaggio ricevuto dal terzo solvens e aveva constatato la mancanza di allegazione/prova; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la specifica ratio sulla genericità degli indizi di insolvenza e introduceva profili di fatto nuovi. Le questioni ulteriori sulle domande subordinate ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F. sono rimaste assorbite e non esaminate.
Norme richiamate
La mediazione obbligatoria per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari non si estende alle azioni di inefficacia o revocatoria che riguardano pagamenti effettuati in funzione conservativa della garanzia patrimoniale e non la disciplina del contratto bancario in sé.
art. 65 L.F.
È richiamato come base dell’azione di inefficacia proposta dalla procedura, ma la Corte evidenzia che la lite non verteva sull’applicazione della disciplina bancaria bensì sulla revocabilità/inefficacia dei pagamenti.
art. 67 L.F.
Le azioni revocatorie presuppongono, secondo la Corte, la distinzione tra elemento oggettivo dell’atto solutorio e elemento soggettivo della scientia decoctionis; il devolutum dell’appello resta circoscritto ai motivi specificamente dedotti.
È menzionato tra le domande subordinate di inefficacia/rendibilità opponibile ai creditori, rimaste assorbite.
art. 66 L.F.
Richiamato in via subordinata quale ulteriore base di inefficacia, ma non esaminato per assorbimento.
art. 167 L.F.
Richiamato tra le domande subordinate concernenti atti compiuti nel concordato senza autorizzazione, ma non trattato nel merito.
L’atto di adempimento del terzo può essere gratuito o oneroso in base alla causa concreta e al vantaggio patrimoniale concretamente conseguito dal solvens.
L’appello deve indicare con chiarezza questioni e punti contestati; il giudice di secondo grado non può estendere il suo esame a profili non devoluti, salvo connessione diretta con le censure proposte.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno sui capi non impugnati.
L’impugnazione di alcuni capi soltanto comporta acquiescenza parziale sui capi non censurati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili quando miravano a una rivalutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per le censure processuali sulla mediazione obbligatoria e sui limiti dell’appello.
L’onere di provare il vantaggio patrimoniale e/o i fatti costitutivi rilevanti è stato posto dalla Corte a carico della parte che invocava l’inefficacia e non è stato assolto in modo utile.
Massime di principio
- La mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari non si applica alle azioni revocatorie o di inefficacia che colpiscono pagamenti eseguiti da un terzo, quando la domanda non investa la disciplina del rapporto bancario ma la tutela della garanzia patrimoniale.
- Nel giudizio di appello il devolutum è delimitato dai motivi specificamente articolati: il giudice di secondo grado non può riesaminare profili oggettivi della decisione non impugnati, se non quando siano antecedenti logico-giuridici necessari delle censure proposte.
- La chiara indicazione, nell’atto di appello, delle questioni e dei punti contestati è sufficiente a rendere ammissibile l’impugnazione, ma al tempo stesso circoscrive l’oggetto del giudizio di gravame.
- L’atto di adempimento del terzo che estingue un debito altrui va qualificato come gratuito o oneroso secondo la causa concreta dell’operazione e il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal solvens; la mera assenza di una controprestazione diretta non basta da sola a qualificarlo come gratuito.
- In tema di revocatoria fallimentare, la parte che allega la revocabilità dell’atto deve confrontarsi con il riparto dell’onere della prova fissato dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che si limitino a prospettare circostanze nuove o a sollecitare una rivalutazione del fatto.
- Quando una statuizione di merito viene dichiarata assorbente, le questioni ulteriori non esaminate restano precluse in cassazione e potranno essere riproposte solo davanti al giudice di rinvio, se e quando venga meno la ragione assorbente.
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