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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17799/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), deducendo con un unico motivo l'omessa motivazione in ordine alla configurabilità dell'attenuante del risarcimento del danno. La censura mirava quindi a contestare la mancata considerazione di una circostanza attenuante non menzionata nella richiesta di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a far valere questioni non consentite nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non incluse nella richiesta ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi della disciplina del patteggiamento; in tale contesto, il controllo di legittimità è limitato e non consente di far valere in cassazione questioni incompatibili con l'accordo raggiunto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Viene interpretato nel senso che rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione della pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare il titolo della decisione di merito impugnata, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre censure su circostanze attenuanti non prospettate nella richiesta concordata di applicazione della pena.
  • L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. preclude il sindacato di legittimità sulle omissioni relative ad attenuanti non incluse nell'accordo tra le parti, trattandosi di questione estranea al perimetro del controllo ammesso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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