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Sentenza

Sentenza n. 4719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 6901/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dal contributo FUS per l’anno 2016

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento ministeriale di decadenza dal contributo per l’anno 2016, adottato per la mancata presentazione entro il termine dell’11 aprile 2016 della domanda o del programma annuale richiesto dalla disciplina dei contributi allo spettacolo dal vivo. In appello ha dedotto, in particolare, che non aveva ricevuto una comunicazione personale della scadenza, che il termine era stato fissato in modo ravvicinato rispetto alle modifiche della disciplina e alle prassi precedenti, che l’errore avrebbe dovuto essere considerato scusabile in ragione delle specifiche circostanze organizzative e dell’importanza del festival, nonché che l’approvazione del progetto triennale e l’erogazione del contributo per il 2015 avevano ingenerato un legittimo affidamento. Ha inoltre sostenuto che il decreto direttoriale che fissava concretamente il termine avrebbe dovuto essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, anziché soltanto sul sito internet ministeriale, in quanto atto attuativo della disciplina ministeriale pubblicata in Gazzetta e integrante una norma che stabiliva la perentorietà del termine. Sono stati richiamati anche vizi di violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo che il termine fosse espressamente perentorio: la sua inosservanza produce automaticamente la decadenza dalla facoltà di accedere al contributo, senza necessità di una pronuncia costitutiva e indipendentemente dalle ragioni soggettive dell’inadempimento. Non rilevano quindi il periodo di riposo dell’associazione, la novità della disciplina, la ristrettezza del termine o l’assenza di una comunicazione individuale, poiché l’atto generale disciplinava le modalità con cui gli interessati sarebbero stati informati e non prevedeva una comunicazione personale. Neppure è configurabile un affidamento a presentare la domanda oltre un termine perentorio; l’approvazione del progetto triennale non garantiva automaticamente il contributo per le annualità successive, essendo necessario reiterare annualmente l’adempimento previsto dalla disciplina. Il Collegio ha inoltre escluso che il decreto direttoriale dovesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La previsione secondo cui il termine era stabilito annualmente dal Direttore generale non costituiva un rinvio recettizio o normativo a un’altra fonte, ma attribuiva a un atto successivo la sola individuazione concreta della data entro cui compiere l’adempimento. Non operava quindi alcun parallelismo tra le forme di pubblicità del decreto ministeriale e quelle del decreto direttoriale, per il quale era sufficiente la pubblicazione sul sito internet ministeriale, ritenuta idonea a far decorrere il termine decadenziale. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.m. 1° luglio 2014, come modificato dal d.m. 5 febbraio 2016

    Il programma annuale è presentato entro il termine perentorio stabilito annualmente con decreto del Direttore generale

    La disposizione non realizza un rinvio normativo o recettizio a un’altra fonte, ma demanda al decreto direttoriale la sola individuazione annuale della data concreta entro cui deve essere presentato il programma.

  • art. 34, comma 2, d.m. 1° luglio 2014

    Costituisce la base regolatoria del contributo per i festival circensi a carattere competitivo, la cui fruizione è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna annualità.

  • artt. 6, commi 6 e 7, e 7, commi 2 e 3, d.m. 1° luglio 2014

    Sono richiamati quale fondamento della decadenza dal contributo in caso di mancato rispetto degli adempimenti annuali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha comunicato il preavviso di decadenza consentendo all’associazione di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento finale.

  • art. 12 l. 241/1990

    La disciplina ministeriale dei contributi è qualificata come atto amministrativo generale e non come fonte normativa o regolamentare.

  • art. 32 l. 69/2009

    È richiamato quale fondamento della pubblicità mediante sito internet degli atti e della relativa idoneità informativa.

  • art. 26 d.lgs. 33/2013

    È richiamato quale disposizione rilevante per la pubblicità online degli atti concernenti concessione di sovvenzioni e contributi.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. 1092/1985

    La prospettazione dell’appellante sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata ritenuta non decisiva, poiché il decreto direttoriale non necessitava di tale forma di pubblicità.

Massime di principio

  • L’inosservanza di un termine espressamente qualificato come perentorio produce automaticamente la decadenza dalla facoltà cui il termine si riferisce e non può essere neutralizzata da ragioni soggettive dell’interessato, quali il periodo di assenza o di riposo, le difficoltà organizzative o la rilevanza dell’attività svolta.
  • In presenza di un termine perentorio previsto da una disciplina generale, l’amministrazione non è tenuta a effettuare una comunicazione individuale agli interessati se la disciplina applicabile individua altre modalità di pubblicità e informazione della scadenza.
  • L’approvazione di un progetto pluriennale di finanziamento non attribuisce automaticamente il diritto ai contributi relativi alle annualità successive quando la disciplina impone la presentazione o reiterazione annuale di specifici programmi e domande; pertanto, tale approvazione non genera un affidamento tutelabile alla presentazione della domanda senza limiti temporali.
  • Quando una disposizione demanda a un atto amministrativo successivo la sola individuazione concreta della data entro cui deve essere adempiuto un obbligo già compiutamente disciplinato, tale previsione non integra necessariamente un rinvio normativo o recettizio e non impone il parallelismo delle forme di pubblicità tra l’atto originario e quello successivo.
  • Per un decreto direttoriale che fissa il termine annuale di presentazione di una domanda nell’ambito di una procedura di contribuzione, la pubblicazione sul sito istituzionale può essere idonea a rendere conoscibile la scadenza e a far decorrere il termine decadenziale, quando tale forma di pubblicità è prevista o riconosciuta dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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