Cassazione Penale, Ordinanza n. 21470/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile della illecita detenzione e cessione di cocaina, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. La difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, contestando in particolare il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista per i reati in materia di stupefacenti. Dai fatti richiamati emergeva la detenzione e cessione di cocaina per un peso netto di 48,200 grammi, con principio attivo dell'81%, da cui erano ricavabili 270 dosi medie singole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e che i giudici di merito avevano correttamente escluso l'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base di elementi oggettivi significativi: il considerevole dato ponderale, l'elevato grado di purezza della sostanza e la conseguente indicazione di professionalità dell'attività illecita e di rilevante capacità di diffusione sul mercato, incompatibili con la minima offensività. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità va esclusa quando il quantitativo, la purezza della sostanza e gli altri dati concreti denotino un'attività non minimamente offensiva, professionalmente connotata e idonea a una rilevante diffusione dello stupefacente.
Massime di principio
- Il riconoscimento della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali, non potendo essere fondato su un singolo dato isolato.
- Un significativo peso della sostanza sequestrata, un elevato grado di purezza e il numero elevato di dosi ricavabili sono elementi incompatibili con la minima offensività richiesta per l'applicazione dell'ipotesi attenuata.
- Quando la motivazione della decisione di merito sia congrua e logicamente coerente nel negare la lieve entità sulla base di dati probatori specifici, il ricorso che si limiti a una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- In sede di legittimità, la censura di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito se la sentenza impugnata ha dato conto in modo adeguato delle ragioni dell'esclusione della fattispecie attenuata.
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