Cassazione Penale, Ordinanza n. 16937/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto con unico atto nell'interesse di due imputate, censurava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica dei fatti come rapina impropria. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della fattispecie nella forma tentata della rapina impropria; con il secondo motivo si chiedeva, in via subordinata, la riqualificazione del fatto in furto aggravato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente reiterativi e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata: le doglianze non indicavano specifici e decisivi travisamenti probatori, ma proponevano una lettura alternativa dei dati processuali e diversi criteri valutativi rispetto a quelli del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito, la sentenza di appello è rimasta ferma nella qualificazione del fatto come rapina impropria, essendo stato ribadito che, ai fini della consumazione della rapina, è sufficiente la sottrazione della res e che, nel caso concreto, la condotta violenta escludeva la configurabilità del più lieve furto aggravato.
Norme richiamate
La consumazione della rapina si perfeziona con la sottrazione della res; la successiva condotta violenta rileva come elemento della fattispecie e impedisce la riqualificazione in furto aggravato.
La presenza di violenza nel caso concreto esclude la qualificazione del fatto come furto aggravato.
condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello, se privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per contestare utilmente la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito occorre indicare specifici travisamenti delle prove decisivi per la decisione; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei dati processuali.
- Ai fini della consumazione della rapina è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui; la successiva violenza o minaccia, ove integrativa della fattispecie, impedisce di degradare il fatto a furto aggravato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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