Cassazione Civile, Ordinanza n. 33263/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’istanza decisa dalla Corte riguarda la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza con cui era stato respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6604/2019. La società resistente, costituitasi con controricorso a mezzo del proprio difensore, aveva chiesto la distrazione delle spese processuali in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., ma nel dispositivo dell’ordinanza la Corte aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese senza menzionare la distrazione. L’istanza depositata dal difensore chiedeva quindi la correzione del dispositivo per inserire la formula di distrazione delle spese in favore del difensore.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione materiale e ha disposto che il dispositivo dell’ordinanza n. 699/2024 sia rettificato inserendo, dopo la condanna alle spese a carico dell’Agenzia delle Entrate, la previsione che le spese siano "da distrarsi in favore dell’avvocato Filippo Freda dichiaratosi antistatario". La Corte ha ritenuto che l’omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore integri un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre escluso una statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
la richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario è richiamata come istituto compatibile con la procedura di correzione quando la domanda sia stata già formulata nel giudizio definito dalla decisione da correggere.
costituisce, insieme all’art. 288 c.p.c., il rimedio per correggere l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale.
regola il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile anche nel caso di omessa indicazione della distrazione delle spese.
estende il rimedio della correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione e non una questione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma un accessorio processuale della regolazione delle spese, sicché la sua omissione nel dispositivo può essere rettificata senza riaprire il merito della decisione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
- In presenza di istanza di distrazione tempestivamente formulata e risultante dagli atti, il dispositivo della decisione deve essere integrato con la clausola di distrazione in favore del difensore antistatario.
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