Sentenza n. 15167/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 30.6.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania, presentata il 30 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 30 giugno 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere l’ordine di provvedere, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo dell’amministrazione di provvedere e il decorso infruttuoso del termine previsto. Ha accertato entrambi i presupposti: l’obbligo del Ministero di decidere sulla domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020 e dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, e l’inutile decorso del termine senza adozione del provvedimento conclusivo. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia e su richiesta della ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, con ulteriori 180 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 17.6.2026 (dep. in pari data) l’istante in epigrafe
La disposizione costituisce il rito processuale per proporre l’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La norma fonda l’obbligo del Ministero di concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L’autorità deve verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando sussistono un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protratta oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, richiedere se necessario le integrazioni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
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