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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14044/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del riesame che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di due opifici a San Cataldo Scalo, disposti in relazione a presunti reati di bancarotta fraudolenta. Marco Nicosia sosteneva di avere un interesse concreto e attuale al dissequestro in quanto socio (o comunque collegato) della Coopservice, deducendo la propria qualità da un verbale assembleare; lamentava inoltre l'omesso esame di censure sulla motivazione del G.I.P. e contestava che gli opifici fossero profitto del delitto. Gaetano Favata deduceva che la procura conferita al difensore fosse valida e che egli fosse legale rappresentante/socio (documentazione camerale e verbali), denunciando analoghe omesse valutazioni del riesame e contestando la qualificazione dei beni come provento del reato (i beni sarebbero di proprietà di Sicula Ciclat in liquidazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Nicosia il Collegio ha ritenuto provata la carenza di interesse concreto e attuale: non è stato dimostrato che fosse amministratore, legale rappresentante o socio della società proprietaria o della locataria al momento del sequestro (mancanza di libro soci/visura idonea); la giurisprudenza consolidata esclude la legittimazione del singolo socio ad impugnare il sequestro di beni societari. Per Favata il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla procura: ai fini dell'impugnazione del sequestro preventiva per conto della società il difensore deve essere munito di procura speciale in nome della società; nel caso la procura era stata conferita in nome personale e non in nome dell'ente. Le altre censure sono state ritenute consequenzialmente inammissibili o manifestamente infondate. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla trattazione dei motivi in funzione delle regole di impugnazione e dei termini stabiliti per il ricorso in Cassazione

  • art. 321 c.p.p.

    Norma collegata alla decisione del riesame e alla verifica delle misure cautelari personali e reali; utilizzata per valutare l'ammissibilità e il contenuto delle censure

  • art. 275 c.p.p.

    Disciplina del sequestro preventivo; impiegata per esaminare la legittimità delle esigenze cautelari e la finalità della misura

  • artt. 322, 324, 100, 122 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai profili procedurali (formalità, motivazione, diritti di difesa) ma il Collegio li ha ritenuti non decisivi alla luce della carenza dei presupposti sostanziali e formali (soprattutto procura/legittimazione)

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Richiamati in ordine ai principi di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali principi non risultassero violati perché mancavano i requisiti formali per l'impugnazione

  • art. 6 CEDU

    Riferimento ai diritti del processo equo; non è stata ravvisata violazione posto che le censure procedurali erano infondate o non rilevanti per l'ammissibilità

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale

Massime di principio

  • Il singolo socio, di per sé, non ha sempre interesse attuale e concreto a impugnare il sequestro di beni di proprietà della società: la legittimazione è limitata e richiede che il dissesto o la misura incidano direttamente su un suo diritto personale esigibile.
  • Per proporre validamente l'istanza di riesame o impugnare un sequestro per conto di una società, il difensore deve essere munito, al momento del deposito, di una procura speciale conferita in nome della società; la mera nomina difensiva o una procura in nome personale non sono sufficienti.
  • Chi contesta la qualificazione di beni come provento del reato deve documentare il nesso tra gli indagati e la proprietà (atti di trasferimento, collegamenti societari concreti); l'assenza di titolarità formale rende più difficile sostenere che i beni costituiscano profitto del reato.
  • In impugnazioni cautelari è essenziale produrre documentazione probatoria chiara (es. libro soci, visura camerale aggiornata, procure speciali): la mancata produzione può determinare l'inammissibilità o il rigetto per carenza d'interesse o di legittimazione.
  • Le doglianze generiche circa la carenza motivazionale del G.I.P. o l'eccesso di gravità indiziaria rischiano di essere dichiarate inammissibili se non corredate da elementi concreti che mettano in luce profili decisionali specifici e rilevanti.

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