Cassazione Penale, Sentenza n. 14044/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del riesame che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di due opifici a San Cataldo Scalo, disposti in relazione a presunti reati di bancarotta fraudolenta. Marco Nicosia sosteneva di avere un interesse concreto e attuale al dissequestro in quanto socio (o comunque collegato) della Coopservice, deducendo la propria qualità da un verbale assembleare; lamentava inoltre l'omesso esame di censure sulla motivazione del G.I.P. e contestava che gli opifici fossero profitto del delitto. Gaetano Favata deduceva che la procura conferita al difensore fosse valida e che egli fosse legale rappresentante/socio (documentazione camerale e verbali), denunciando analoghe omesse valutazioni del riesame e contestando la qualificazione dei beni come provento del reato (i beni sarebbero di proprietà di Sicula Ciclat in liquidazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Nicosia il Collegio ha ritenuto provata la carenza di interesse concreto e attuale: non è stato dimostrato che fosse amministratore, legale rappresentante o socio della società proprietaria o della locataria al momento del sequestro (mancanza di libro soci/visura idonea); la giurisprudenza consolidata esclude la legittimazione del singolo socio ad impugnare il sequestro di beni societari. Per Favata il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla procura: ai fini dell'impugnazione del sequestro preventiva per conto della società il difensore deve essere munito di procura speciale in nome della società; nel caso la procura era stata conferita in nome personale e non in nome dell'ente. Le altre censure sono state ritenute consequenzialmente inammissibili o manifestamente infondate. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla trattazione dei motivi in funzione delle regole di impugnazione e dei termini stabiliti per il ricorso in Cassazione
Norma collegata alla decisione del riesame e alla verifica delle misure cautelari personali e reali; utilizzata per valutare l'ammissibilità e il contenuto delle censure
Disciplina del sequestro preventivo; impiegata per esaminare la legittimità delle esigenze cautelari e la finalità della misura
artt. 322, 324, 100, 122 c.p.p.
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai profili procedurali (formalità, motivazione, diritti di difesa) ma il Collegio li ha ritenuti non decisivi alla luce della carenza dei presupposti sostanziali e formali (soprattutto procura/legittimazione)
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati in ordine ai principi di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali principi non risultassero violati perché mancavano i requisiti formali per l'impugnazione
art. 6 CEDU
Riferimento ai diritti del processo equo; non è stata ravvisata violazione posto che le censure procedurali erano infondate o non rilevanti per l'ammissibilità
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale
Massime di principio
- Il singolo socio, di per sé, non ha sempre interesse attuale e concreto a impugnare il sequestro di beni di proprietà della società: la legittimazione è limitata e richiede che il dissesto o la misura incidano direttamente su un suo diritto personale esigibile.
- Per proporre validamente l'istanza di riesame o impugnare un sequestro per conto di una società, il difensore deve essere munito, al momento del deposito, di una procura speciale conferita in nome della società; la mera nomina difensiva o una procura in nome personale non sono sufficienti.
- Chi contesta la qualificazione di beni come provento del reato deve documentare il nesso tra gli indagati e la proprietà (atti di trasferimento, collegamenti societari concreti); l'assenza di titolarità formale rende più difficile sostenere che i beni costituiscano profitto del reato.
- In impugnazioni cautelari è essenziale produrre documentazione probatoria chiara (es. libro soci, visura camerale aggiornata, procure speciali): la mancata produzione può determinare l'inammissibilità o il rigetto per carenza d'interesse o di legittimazione.
- Le doglianze generiche circa la carenza motivazionale del G.I.P. o l'eccesso di gravità indiziaria rischiano di essere dichiarate inammissibili se non corredate da elementi concreti che mettano in luce profili decisionali specifici e rilevanti.
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