Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario immobiliare)
La controversia
La controversia riguarda un'azione di regolamento di confini proposta dalla società proprietaria di un immobile con annesso terreno, che ha chiesto l'accertamento della proprietà esclusiva di una porzione di terreno occupata dal vicino, la determinazione esatta del confine mediante termini lapidei, il rilascio della porzione occupata e il risarcimento dei danni. Il convenuto ha resistito sostenendo che il confine fosse già identificabile in un muro di contenimento ("macera") tra i due fondi. Il tribunale ha qualificato la domanda come actio finium regundorum, ha ritenuto usucapita dal convenuto una porzione triangolare del terreno e ha disposto le conseguenti statuizioni sulle spese. In appello la società ha contestato l'accertamento di usucapione e la ricostruzione del confine; la corte d'appello ha accolto l'impugnazione, rigettando l'usucapione e ordinando il rilascio della porzione triangolare. Nel ricorso per cassazione il convenuto ha dedotto, con due motivi, la violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la decisione di primo grado sul confine, passata in giudicato, avesse assorbito e precluso ogni ulteriore accertamento sulla porzione contesa; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 948 e 950 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che, una volta determinato il confine nel muro di contenimento, la pronuncia di rilascio avrebbe trasformato impropriamente il giudizio in una rivendica mai proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità, ritenendo il ricorso sufficientemente autosufficiente, ma ha dichiarato infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudicato interno non sussisteva, perché la porzione di terreno controversa era stata considerata dai giudici di merito come compresa nel fondo della società in quanto posta al di qua del confine accertato; ha inoltre ribadito che il regolamento di confini mira solo a eliminare l'incertezza sulla linea divisoria tra fondi confinanti, senza incidere sulla titolarità dei rispettivi diritti di proprietà, e che la domanda resta tale anche se il suo accoglimento comporti la conseguente restituzione/rilascio della porzione indebitamente occupata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il giudicato copre il dedotto e il deducibile entro il perimetro dell'oggetto del processo, ma non si estende a fatti successivi o a questioni diverse che mutino petitum o causa petendi.
il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi di sentenza non censurati, mentre la contestazione di uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione sull'intera statuizione.
viene richiamato per distinguere la rivendica dal regolamento di confini: nel caso deciso non si è in presenza di azione di rivendicazione.
l'azione di regolamento di confini serve a determinare esattamente la linea di confine tra fondi contigui in presenza di incertezza, senza mettere in discussione i titoli di proprietà.
non vi è ultrapetizione se il rilascio della porzione di terreno è la conseguenza dell'accertamento del confine richiesto con l'actio finium regundorum.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri formali dei motivi di ricorso invocati per denunciare violazione di legge e nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione e la ricostruzione di fatto, ma la Corte osserva che la rivalutazione del materiale probatorio è preclusa in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato nel contesto dell'orientamento sull'autosufficienza del ricorso, interpretata in modo elastico e non formalistico.
art. 6, par. 1, CEDU
l'autosufficienza del ricorso deve essere letta in modo proporzionato, senza trasformarsi in eccessivo formalismo lesivo del diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
viene richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
serve a individuare l'importo dell'ulteriore contributo unificato da versare in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L'ambito del giudicato copre non solo l'esistenza del diritto azionato, ma anche i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi deducibili nel processo; tuttavia non si estende a fatti successivi né a questioni che comportino un mutamento del petitum o della causa petendi.
- Ai fini del giudicato interno, l'unità minima rilevante è la sequenza fatto-norma-effetto: la censura anche di uno solo dei suoi elementi può riaprire la cognizione sull'intera statuizione, salvo che si tratti di un capo autonomo realmente separabile.
- L'azione di regolamento di confini ha natura ricognitiva e mira a eliminare l'incertezza sulla linea divisoria tra fondi confinanti, non a contestare i titoli di proprietà; perciò resta distinta dalla rivendicazione.
- La deduzione dell'usucapione da parte del convenuto in un regolamento di confini non muta la natura dell'azione, perché introduce una situazione sopravvenuta idonea a eliminare l'incertezza sul confine senza trasformare la domanda in rivendica.
- L'ordine di rilascio della porzione di terreno può costituire la conseguenza accessoria e coerente dell'accertamento del confine richiesto, senza integrare ultrapetizione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né la rilettura del fatto storico accertato dal giudice di merito.
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