Cassazione Penale, Ordinanza n. 01522/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 1 aprile 2025, che aveva confermato la sua responsabilità penale per due reati tributari. Con un unico motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza. Nel caso concreto, il giudice aveva richiamato l'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare la concessione, senza che emergessero elementi positivi tali da imporla.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali era stata confermata la responsabilità penale in appello.
Norma incriminatrice richiamata come secondo reato contestato e oggetto della conferma di responsabilità.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a giustificarne la concessione.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
Legge di conversione del d.l. n. 92/2008 richiamata in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo idonei a giustificare il beneficio.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza dell'imputato non basta, di per sé, a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché il giudice prenda in considerazione le specifiche doglianze dell'interessato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle attenuanti generiche, senza evidenziare un vizio motivazionale specifico, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →