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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12581/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, per quanto emerge dal testo, l'assenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione sul punto era in realtà presente e che il ricorso si risolveva in una mera rivalutazione contestativa del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte considera infondata la censura volta a sostenere la mancanza di motivazione sulla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità; la questione è stata ritenuta già motivata dalla decisione impugnata e non sindacabile come mera rivalutazione del merito.

  • art. 309/1990

    Il richiamo è al testo unico sugli stupefacenti, nell'ambito della disciplina della fattispecie di lieve entità richiamata dal ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle risultanze processuali.
  • La doglianza di assenza di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata contenga effettivamente una motivazione sul punto devoluto.
  • La richiesta di applicazione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve essere sorretta da censure effettivamente legate a vizi di legittimità; non è sufficiente un dissenso valutativo rispetto alla decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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