Cassazione Penale, Sentenza n. 37104/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha dichiarato inammissibile, de plano ex art. 666 comma 2 c.p.p., l'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale perché manifestamente infondata e mera reiterazione di analoga istanza già respinta con provvedimento del 19/10/2023. Il ricorrente contestava l'erroneità della motivazione del provvedimento anteriore e sosteneva che ciò avrebbe dovuto impedire la dichiarazione di inammissibilità della nuova istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, aspecifico e manifestamente infondato. Ha rilevato che la dichiarazione de plano di inammissibilità ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p. è legittima solo quando l'inammissibilità è di palese evidenza (ictu oculi) e non richiede approfondimenti valutativi. Nel caso di specie la nuova istanza era mera riproposizione di quella già rigettata il 19/10/2023, non impugnata, e il ricorrente non ha indicato alcun "novum" o ragione specifica che superasse la preclusione. Inoltre la Corte ha escluso dal giudizio la requisitoria del Procuratore Generale depositata oltre il termine previsto. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna alle spese processuali e condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
Consente al Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile de plano un'istanza quando l'inammissibilità risulta in modo palese e immediato, ossia quando le ragioni di inammissibilità sono evidenti senza necessità di contraddittorio o approfondimento.
art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Predispongono la procedura ordinaria con garanzie di contraddittorio e difesa; la dichiarazione de plano non può essere usata quando siano necessari accertamenti valutativi che impongano il contraddittorio.
art. 678 cod. proc. pen. (richiamo)
Richiama l'applicazione delle regole di inammissibilità e preclusione anche nel procedimento di sorveglianza; conferma che istanze successive fondate sugli stessi presupposti possono essere dichiarate inammissibili se la precedente è divenuta definitiva.
art. 611 cod. proc. pen., comma 1
Stabilisce il termine per il deposito della requisitoria del Procuratore Generale in Cassazione; il mancato rispetto del termine preclude la considerazione della requisitoria, perché il termine è funzionale al contraddittorio cartolare.
Massime di principio
- Una dichiarazione de plano di inammissibilità (art. 666 c.p.p., comma 2) è legittima solo quando l'inammissibilità è immediatamente evidente senza necessità di valutazioni o contraddittorio.
- I nuovi istanze di misura alternativa riproposte sui medesimi fatti e sulle stesse ragioni di diritto di una precedente istanza già rigettata e non impugnata possono essere dichiarate inammissibili per preclusione processuale.
- Per impugnare un provvedimento di rigetto precedente occorre specificare chiaramente il "novum" o i motivi nuovi che giustificano la rinnovazione dell'istanza; la mera censura generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- Le memorie o requisitorie depositate oltre i termini processuali stabiliti non possono essere prese in considerazione, poiché i termini sono funzionali all'effettività del contraddittorio cartolare.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o genericamente formulati può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme da versare alla Cassa delle Ammende).
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