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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2863/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, accogliendo il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria, aveva revocato le statuizioni del Magistrato di sorveglianza e subordinato il possesso/uso di lettori CD e compact disk alla verifica di specifici adempimenti da parte dell'Amministrazione. I motivi di cassazione denunciavano: 1) violazione di legge e carenza/apparenza della motivazione per non avere il Tribunale indicato quali fossero le motivate esigenze di sicurezza che giustificassero la limitazione; 2) apparenza della motivazione per la genericità del dispositivo, che di fatto lasciava all'Amministrazione il potere di individuare la portata della limitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene non sia per principio precluso ai detenuti (anche 41-bis) di possedere e usare CD e lettori per finalità ricreative, tale autorizzazione può essere limitata in presenza di specifiche esigenze di sicurezza. Tuttavia il Tribunale di sorveglianza non ha fornito una motivazione adeguata e specifica che mostrasse, nel caso concreto, la natura delle ragioni di sicurezza e perché le cautele predisposte dal Magistrato di sorveglianza fossero insufficienti. Per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda con motivazione completa e aderente ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Prevede limitazioni speciali al trattamento per impedire comunicazioni con l'esterno e mantenimento di legami con l'ambiente delinquenziale; è la norma di riferimento che giustifica potenziali restrizioni all'introduzione di dispositivi e supporti nei casi di regime differenziato.

  • art. 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Norma regolamentare sul controllo e sicurezza degli oggetti e materiali introdotti in istituto; viene richiamata quale fondamento delle esigenze di verifica dei supporti e dei dispositivi.

  • art. 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Ulteriori disposizioni regolamentari sul trattamento e sulle restrizioni possibili; insieme all'art. 14 sostiene la possibilità di limiti per ragioni di sicurezza.

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6121

    Documento amministrativo richiamato come indirizzo operativo che supporta le valutazioni restrittive dell'Amministrazione penitenziaria in materia di introduzione di supporti e dispositivi.

  • Regole SIAE / marchiatura dei supporti

    La Corte osserva che la presenza del marchio SIAE o l'acquisto tramite impresa di mantenimento non sostituiscono i controlli di sicurezza: la marcatura attesta solo il rispetto del diritto d'autore e non garantisce l'assenza di contenuti o manomissioni rilevanti ai fini della sicurezza.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. I, pronunce recenti)

    La Corte si pone in continuità con precedenti pronunce che hanno ammesso la non assoluta preclusione all'uso di CD per fini ricreativi ma hanno affermato la necessità di contemperare tale interesse con le concrete esigenze di sicurezza e con la valutazione delle risorse necessarie per i controlli.

Massime di principio

  • Il possesso e l'uso di lettori CD e compact disk non sono vietati in assoluto per i detenuti, neppure per i sottoposti al regime 41-bis; possono però essere limitati per motivate esigenze di sicurezza.
  • L'Amministrazione penitenziaria può negare l'introduzione o l'uso di tali dispositivi se la loro gestione richiede verifiche e misure tecniche che risultino non esigibili o eccessivamente onerose rispetto alle risorse disponibili.
  • Le limitazioni devono essere specificamente motivate: il giudice chiamato a confermare o revocare una decisione restrittiva deve indicare le ragioni concrete di sicurezza e spiegare perché eventuali cautele proposte siano insufficienti.
  • La certificazione SIAE o l'acquisto tramite l'impresa di mantenimento non sostituiscono i controlli di sicurezza sul contenuto digitale o sulle possibili manomissioni dei dispositivi.
  • In sede di giudizio, il bilanciamento tra il diritto del detenuto a 'piccoli gesti di normalità quotidiana' (es. ascolto di musica) e le esigenze di controllo deve considerare anche l'impatto organizzativo e le risorse umane/materiali richieste per garantire la sicurezza.
  • Su rinvio il Tribunale dovrà valutare caso per caso, specificando quali adempimenti sarebbero necessari per rendere sicuro l'uso dei dispositivi e se tali adempimenti siano realisticamente sostenibili dall'Amministrazione.

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