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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9428/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art. 322 c.p.p. avverso il decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro di cambiali. Il ricorrente sosteneva che i beni oggetto del vincolo provenivano da una vendita in conto visione dalla Capas Group s.r.l. e che, essendo divenuti di proprietà nel dicembre 2018, potevano essere liberamente alienati; l'istanza invocava la peculiare disciplina del contratto "vendita in conto visione" come elemento nuovo non valutato nei precedenti provvedimenti. Il difensore ha inoltre sostenuto che le questioni trattate nell'istanza del 07/05/2022 erano diverse rispetto a quelle del provvedimento del 19/04/2022 e che l'appello del 18/05/2022 verteva su argomentazioni nuove rilevanti per il dissequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della vendita in conto visione e della proprietà dei beni fosse già stata affrontata dall'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19/04/2022 (da cui risultava che Paolo non era proprietaria dei beni ricevuti da Capas Group e rivenduti alla Vi.Sa. srls). Pertanto non emergeva una violazione di legge o una motivazione del tutto mancante che giustificasse il ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato il limite del sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali (art. 325 c.p.p.) e la distinzione tra vizi di motivazione rilevanti ai fini di legittimità e l'illogicità manifesta chiedibile con l'art. 606 c.p.p., lett. e). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo dell'impugnazione ordinaria proposta (appello avverso provvedimenti del giudice per le indagini preliminari).

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Interpretata nel senso che il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato ai motivi attinenti a violazione di legge; non consente la rianalisi libera dei fatti o della motivazione se non qualificata come vizio di legge.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Richiamata per distinguere i rimedi: l'illogicità manifesta della motivazione è un motivo autonomo previsto dall'art. 606, lett. e) e non può essere travestita come violazione di legge nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata come base per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per la valutazione della colpa ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se una questione di diritto o di fatto è già stata esaminata e decisa da un precedente provvedimento cautelare, non è ammissibile riproporre lo stesso tema in Cassazione contro un provvedimento analogo se non si evidenzia una specifica violazione di legge o un vizio della motivazione radicale.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti riguardanti misure reali (sequestro, ecc.) è limitato al sindacato di legittimità per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); le divergenze di valutazione o l'interpretazione alternativa dei fatti/contratti devono essere impugnate con i mezzi processuali corretti e, quando possibile, in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia formato giudicato.
  • L'illogicità evidente della motivazione (errore logico-manifestamente illogico) è deducibile in Cassazione solo con il motivo specifico previsto dall'art. 606, lett. e), non con un generico motivo per violazione di legge.
  • Per ottenere il dissequestro di beni già sottoposti a vincolo è utile dimostrare fatti nuovi non esaminati nei precedenti provvedimenti o, in alternativa, evidenziare un errore di diritto specifico e concreto nella motivazione del provvedimento impugnato.
  • In presenza di provvedimenti di rigetto ripetuti, il difensore dovrebbe documentare chiaramente la novità della domanda e allegare tutti i provvedimenti rilevanti, esplicitando perché la questione non è stata già decisa, altrimenti si corre il rischio di inammissibilità e di condanna per spese e ammende.

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