Cassazione Penale, Ordinanza n. 16739/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/12/2024, ma il testo disponibile indica soltanto che il ricorso era fondato su un motivo unico. La Corte di cassazione ha rilevato che tale motivo era affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale avrebbe infatti congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, mentre nel ricorso non venivano neppure spiegate le ragioni per cui la decisione di appello sarebbe stata viziata da evidenti errori logici nella motivazione.
Norme richiamate
È il reato per il quale la Corte di appello aveva ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi; la Cassazione non entra nel merito ma rileva che la motivazione di merito era congrua.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è meramente generico e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per censurare la motivazione di una sentenza di merito non basta affermare in modo apodittico l'esistenza di vizi logici: è necessario indicare specificamente quali siano gli errori argomentativi e perché essi incidano sulla tenuta della decisione.
- Quando la Corte di merito abbia motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il ricorso che non articoli critiche specifiche al percorso motivazionale è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, secondo la valutazione equitativa della Corte, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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