Cassazione Civile, Ordinanza n. 18823/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui il creditore chiedeva di accertare che un precedente titolo esecutivo giudiziale, costituito da sentenza della Corte d'appello, condannasse l'ente previdenziale al pagamento della somma di euro 90.361,86. La corte territoriale aveva però ritenuto che il titolo fosse interpretabile, anche alla luce di elementi esterni al testo e delle difese svolte nel precedente giudizio, nel senso di una condanna all'importo indicato nel precetto, pari a euro 252.713,74, e aveva reputato nuova e quindi inammissibile la difesa dell'ente secondo cui da tale importo dovesse essere detratta la somma di euro 90.361,86, poiché riferita a ratei di pensione di vecchiaia effettivamente dovuti e non indebitamente percepiti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione degli artt. 474 e 615 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la questione della non ripetibilità della somma di euro 90.361,86 era già stata posta nel giudizio definito con il titolo esecutivo e che la corte d'appello avrebbe quindi errato nel considerarla nuova. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso difettava di specificità: l'ente si limitava ad affermare che tale contestazione sarebbe stata svolta nella memoria di appello incidentale, senza riportarne adeguatamente il contenuto né confutare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata che ricostruiva le difese già svolte nel merito e la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non superasse il vaglio di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente gli atti processuali su cui fondava la censura, limitandosi a richiamare brevi stralci della memoria di appello incidentale, e non aveva attaccato specificamente la motivazione della sentenza impugnata circa la novità della difesa proposta in sede esecutiva. Di conseguenza è rimasta ferma la decisione della corte territoriale che aveva accolto l'opposizione e interpretato il titolo esecutivo nel senso dell'importo più ampio.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla dedotta violazione dei requisiti del titolo esecutivo giudiziale
norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, nel cui ambito la Corte ha valutato la novità e l'inammissibilità della difesa proposta
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere introdotte per la prima volta difese fondate su fatti pregressi e non sopravvenuti, se tali difese non risultano già dedotte nel giudizio di merito che ha formato il titolo esecutivo.
- Il ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo deve indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, trascrivendone il contenuto essenziale in modo da consentire il controllo della Corte; un richiamo generico o per estratto non è sufficiente.
- Quando la sentenza impugnata ricostruisce in modo analitico le difese svolte nel giudizio di merito e la relativa documentazione, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
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