Cassazione Penale, Ordinanza n. 23283/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla tempestività della querela. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'8 ottobre 2025, deduceva un unico motivo: violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione sulla valutazione della tempestività della querela, con anche denuncia di travisamento della prova. La censura sosteneva, in sostanza, che la querela fosse tardiva, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproponeva pedissequamente questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica; inoltre non emergeva un travisamento della prova decisivo e idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, specie in presenza di doppia conforme. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine di querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e ha osservato che la Corte territoriale aveva motivatamente accertato che tale piena consapevolezza era stata raggiunta dalla persona offesa solo dopo la metà di gennaio 2018, senza che il ricorrente fornisse prova contraria rigorosa della tardività.
Norme richiamate
Richiamato solo nel riferimento alla persona offesa per il "reato contestato" non meglio identificato nel testo; la sentenza non indica espressamente la norma incriminatrice del fatto oggetto del processo, quindi l'eventuale richiamo al reato non è ricostruibile con certezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese integra un motivo non specifico e solo apparente.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando l'errore sia decisivo, cioè tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non è sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio, specie nei limiti del devolutum e della doppia conforme.
- La tardività della querela può essere rilevata in cassazione solo se emerge immediatamente dalla sentenza impugnata o da atti direttamente accessibili senza nuove indagini fattuali; il giudice di legittimità non può compiere accertamenti di merito.
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
- Chi eccepisce l'intempestività della querela ha l'onere di provarla con elementi rigorosi; in caso di incertezza, la questione va risolta a favore del querelante.
Come è indicizzato
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