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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15451/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

La persona interessata ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva rigettato le richieste di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra reati definiti con due diverse sentenze. Il ricorso è stato depositato oltre il termine di legge: il provvedimento impugnato risulta notificato il 14/11/2025, con scadenza del termine per impugnare il 29/11/2025, mentre il deposito è avvenuto il 01/12/2025. La difesa ha poi depositato motivi nuovi, insistendo su un vizio di motivazione e chiedendo l'accoglimento del ricorso, ma la Corte rileva che la tardività assorbe ogni ulteriore doglianza.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La tardiva proposizione del ricorso rispetto al termine di impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione proposta fuori termine deve essere dichiarata inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e non può essere esaminata nel merito, a prescindere dai motivi dedotti.
  • La deduzione di vizi di motivazione o la proposizione di motivi nuovi non consentono di superare una causa di inammissibilità derivante dalla tardività del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono ipotesi di esonero, il ricorrente deve sopportare le spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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