Cassazione Penale, Ordinanza n. 15451/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
La persona interessata ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva rigettato le richieste di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra reati definiti con due diverse sentenze. Il ricorso è stato depositato oltre il termine di legge: il provvedimento impugnato risulta notificato il 14/11/2025, con scadenza del termine per impugnare il 29/11/2025, mentre il deposito è avvenuto il 01/12/2025. La difesa ha poi depositato motivi nuovi, insistendo su un vizio di motivazione e chiedendo l'accoglimento del ricorso, ma la Corte rileva che la tardività assorbe ogni ulteriore doglianza.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
La tardiva proposizione del ricorso rispetto al termine di impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione proposta fuori termine deve essere dichiarata inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e non può essere esaminata nel merito, a prescindere dai motivi dedotti.
- La deduzione di vizi di motivazione o la proposizione di motivi nuovi non consentono di superare una causa di inammissibilità derivante dalla tardività del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussistono ipotesi di esonero, il ricorrente deve sopportare le spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →