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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8189/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: (1) vizio di composizione del Tribunale del riesame per presunta presenza di due membri già intervenuti in una precedente decisione (violazione art. 34 c.p.p. e art. 178 c.p.p. lett. a)); (2) questione di legittimità costituzionale di art. 34 c.p.p. e/o art. 623 c.p.p. per non aver previsto composizione diversa in sede di rinvio; (3) istanza di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p.; (4) vizio di motivazione sull'identificazione in De Martino del "Vincenzo" menzionato nelle intercettazioni relative ai capi 3B e 3C, ritenuta non sufficientemente provata e fondata solo su una "logica del sospetto".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi (composizione del collegio e questioni costituzionali/remissione alle Sezioni Unite) sono stati ritenuti inammissibili perché l'incompatibilità del giudice va fatta valere mediante ricusazione; la partecipazione di magistrati che avevano adottato la precedente decisione non comporta nullità nella fase di rinvio (art. 623 c.p.p. non impone diversa composizione). Il quarto motivo (vizio di motivazione) è stato ritenuto infondato/inammissibile: il Tribunale del riesame ha fornito elementi logici e indizi concreti (collegamenti con la consorteria Antinozzi, acquisti di stupefacente, ruolo di custode, debito di Euro 4.600 menzionato nelle intercettazioni, prossimità temporale degli episodi) che giustificano l'identificazione in De Martino come "Vincenzo"; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se non è ravvisabile una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla composizione del Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto che l'eventuale incompatibilità vada fatta valere mediante ricusazione e non determina di per sé la nullità degli atti processuali.

  • art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come motivo di nullità per la presunta partecipazione di giudici già intervenuti; la Corte ha escluso la nullità invocata perché la mancata ricusazione impedisce di rilevare il vizio ex post.

  • art. 623, lett. a) cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che, in caso di annullamento con rinvio, la norma non impone che i componenti del collegio siano diversi da quelli che hanno adottato la precedente decisione; pertanto non sussiste incompatibilità automatica per la composizione in sede di rinvio.

  • art. 618 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte non ha ritenuto necessaria o fondata la rimessione, dichiarando inammissibili i motivi che sollevavano la questione.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice deve essere eccepita tempestivamente mediante istanza di ricusazione; se non proposta nei termini di legge, la partecipazione del giudice al processo non determina automaticamente la nullità degli atti successivi.
  • Quando la Corte di cassazione annulla un provvedimento con rinvio, l'art. 623 c.p.p. non obbliga a costituire un collegio diverso: la stessa composizione può decidere nuovamente in sede di rinvio salvo ricusazione regolare.
  • La Corte di cassazione non svolge sindacato di merito: non sostituisce le valutazioni probatorie del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica, contraddittoria o omissiva in modo tale da rendere il provvedimento insostenibile.
  • Per contestare la motivazione in cassazione occorre indicare esattamente gli atti e i dati processuali omessi o travisati, dimostrarne la verità e illustrare come tali elementi disarticolino in modo decisivo l'intero ragionamento probatorio del giudice impugnato.
  • La mera esistenza di interpretazioni alternative o di dubbi sulla persuasività degli indizi non è sufficiente a ottenere l'annullamento in cassazione; è necessario provare errori logici manifesti o omissioni decisive.

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