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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27466/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente proponeva istanza di correzione di un decreto con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato estinto il giudizio di legittimità e lo aveva condannato al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente. Egli sosteneva che nel decreto fosse stato commesso un errore materiale perché la controparte sarebbe stata "mai costituita" e, comunque, perché la liquidazione delle spese sarebbe stata superiore a quella che avrebbe dovuto risultare applicando il parametro medio tabellare del d.m. n. 55 del 2014. Chiedeva quindi la sostituzione del riferimento a "controricorrente" con quello a "contumace" e la conseguente eliminazione o riduzione della condanna alle spese a euro 678,00. La Corte ha però rilevato che la proposta di definizione agevolata presupponeva l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini ex art. 369 c.p.c., che l'Agenzia delle Entrate era invece regolarmente costituita con controricorso e che, in tema di spese, il giudice ha un margine discrezionale tra i parametri minimi e massimi senza obbligo di applicare il valore medio.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo insussistenti sia l'asserito errore sulla qualità processuale della controparte sia quello relativo alla liquidazione delle spese. Ha osservato che l'Agenzia delle Entrate era effettivamente costituita e che la determinazione delle spese entro i parametri tabellari non è censurabile per il solo scostamento dal valore medio. Nessuna pronuncia è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione, e non è stato posto a carico dell'istante alcun ulteriore importo per contributo unificato, per la natura amministrativa del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato come base della proposta di definizione agevolata ricevuta dal ricorrente.

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso nel termine previsto comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 391 c.p.c.

    Il decreto impugnato aveva dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi di tale norma.

  • art. 288 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per chiedere, eventualmente, la fissazione dell'udienza in tema di correzione dell'errore materiale.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Le spese processuali vanno liquidate entro i parametri tabellari, con discrezionalità del giudice tra minimo e massimo.

  • d.m. n. 147 del 2022

    Richiamato quale aggiornamento dei parametri per la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la censura è infondata quando ciò che si contesta non è un mero errore percettivo o materiale, ma la sostanza della decisione o la valutazione discrezionale del giudice.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito nei termini è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla mancata eccezione della controparte.
  • La qualità di controricorrente non può essere trasformata in quella di contumace se la parte intimata si è effettivamente costituita con controricorso.
  • In materia di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi, il giudice dispone di un potere discrezionale entro il minimo e il massimo previsti e non è tenuto ad attestarsi sul valore medio tabellare.
  • La motivazione specifica è necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri tabellari, non per la scelta di un importo compreso nel range previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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