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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22753/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. richiamato nel testo, ha recuperato a tassazione maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di un commercialista che era stato socio di uno studio di consulenza legale e tributaria fino al recesso del 23 dicembre 2003. Al contribuente era stata erogata una somma di euro 101.091,24, ma egli aveva dichiarato solo euro 41.655,00, deducendo dal totale il costo fiscale della partecipazione e i contributi versati alla cassa dei dottori commercialisti. L'Ufficio sosteneva invece che l'intera somma dovesse essere assoggettata a tassazione come reddito di natura professionale, ritenendo che la dazione si riferisse esclusivamente alla valorizzazione dei servizi professionali resi allo studio. La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR Lazio aveva accolto l'appello del contribuente. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi, ma il testo dell'ordinanza concentra la decisione sul difetto di autosufficienza del ricorso: il ricorrente aveva trascritto solo uno stralcio dell'avviso di accertamento, richiamando il verbale di assemblea degli equity partners del 13 giugno 2003 che aveva disposto l'erogazione a titolo di indennità di recesso, senza però produrre o allegare il documento assembleare né il suo contenuto completo, documento ritenuto decisivo per comprendere causali e natura dell'importo corrisposto. Per tale omissione la Corte ha ravvisato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per violazione del principio di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva reso disponibile il verbale assembleare richiamato nell'avviso di accertamento e necessario per verificare la natura della somma corrisposta al contribuente. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché l'Agenzia delle Entrate, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, era ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R.

    È richiamato come base formale dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone che gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda siano specificamente riprodotti o quantomeno messi a disposizione della Corte in modo completo, quando essi siano decisivi per la verifica del motivo.
  • Se la censura presuppone il contenuto di un documento richiamato dall'atto impositivo o dal provvedimento impugnato, la mera trascrizione parziale o il richiamo per relationem non sono sufficienti, quando il contenuto integrale del documento sia necessario alla decisione.
  • La mancata produzione del documento decisivo impedisce alla Corte di svolgere il controllo richiesto e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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