Cassazione Civile, Ordinanza n. 29008/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale su istanza di un ente creditore. In sede di reclamo ex art. 18 l. fall. la corte d'appello ha respinto l'impugnazione ritenendo che, ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., dovessero essere conteggiati anche alcuni debiti che il reclamante assumeva prescritti, in particolare crediti erariali e contributivi per un importo rilevante. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapponibili: ha denunciato la violazione dell'art. 2934 c.c. e dei principi sulla prescrizione dei crediti erariali e contributivi, oltre a omesso esame di documenti decisivi, deducendo che i crediti prescritti non potevano essere inclusi nel computo dei debiti rilevanti per l'esenzione dal fallimento; ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 1, comma 2, l. fall., 2034 e 2940 c.c. contestando la tesi per cui la prescrizione sarebbe irrilevante ai fini della soglia fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che la prescrizione di un credito, quando incida sul superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., non può essere ignorata dal giudice del reclamo o della fase prefallimentare, perché si tratta di fatto estintivo che rende il credito non più esigibile. Il giudice deve quindi verificare, anche d'ufficio e con acquisizione di informazioni urgenti, se l'eccezione di prescrizione sia fondata, salvo che il fatto sia pacifico. La causa è stata rinviata per nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la prescrizione è richiamata come fatto estintivo del diritto, rilevante anche nel contesto della verifica della soglia di fallibilità.
art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.
i debiti rilevanti ai fini della soglia dimensionale non possono includere crediti ormai prescritti, se l'eccezione è fondata.
nel procedimento prefallimentare il giudice può acquisire d'ufficio le informazioni urgenti necessarie a verificare i fatti allegati dalle parti.
anche nel reclamo il giudice conserva poteri istruttori officiosi per evitare fallimenti ingiustificati.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel testo.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel testo.
la riforma fallimentare è evocata per sottolineare la finalità di restringere i casi di fallimento e di evitare procedure inutili o prive di utilità.
menzionato solo per osservare che il credito prescrittibile, anche se domandato in insinuazione al passivo, non sarebbe poi ammesso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della fallibilità dell'imprenditore, i debiti devono essere considerati solo se ancora esigibili: un credito estinto per prescrizione non può essere conteggiato nel superamento della soglia dimensionale, quando l'eccezione sia fondata.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nel reclamo, il giudice non deve limitarsi a una verifica formale, ma può e deve accertare incidenter tantum la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, utilizzando anche poteri istruttori officiosi e richiedendo informazioni urgenti.
- L'onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore, ma ciò non esclude il potere-dovere del giudice di impedire la declaratoria di fallimento quando dalle allegazioni difensive emerga un fatto potenzialmente estintivo del credito rilevante.
- La ratio della disciplina fallimentare riformata è evitare l'apertura di procedure inutili verso imprenditori non assoggettabili: l'interpretazione delle soglie deve quindi essere coerente con la finalità selettiva della legge.
- La prescrizione, al pari di pagamento e compensazione, opera come fatto sostanzialmente estintivo del debito e non può essere trattata come circostanza irrilevante ai fini della valutazione della capacità fallimentare dell'imprenditore.
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