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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19281/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La liquidatrice di una società dichiarata fallita ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. avverso la sentenza del Tribunale dichiarativa del fallimento, occupandosi anche della questione di competenza. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha però rilevato che la rinuncia non era stata notificata alla controparte costituita e non recava il visto previsto dall'art. 390 c.p.c.; perciò non valeva come rinuncia processuale perfezionata, ma solo come manifestazione di volontà. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso. Il Fallimento ha resistito con controricorso e memoria, chiedendo il rigetto del ricorso, e ha ottenuto anche la condanna alle spese della ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo inefficace come rinuncia processuale l'atto depositato dalla ricorrente perché non notificato alla controparte e privo del visto ex art. 390 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.200,00, oltre accessori e rimborso forfetario. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    richiamato come norma del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto del giudizio presupposto

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, per produrre effetti processuali, deve essere notificata alla controparte e recare il visto prescritto; in mancanza resta una mera manifestazione di volontà

  • ricorso per regolamento di competenza

    lo strumento processuale utilizzato per contestare anche la questione di competenza decisa dalla Corte d'appello

  • contributo unificato

    non è stato disposto il raddoppio in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione produce effetti processuali solo se è perfezionata secondo le forme previste dall'art. 390 c.p.c., cioè con notificazione alla controparte costituita e visto del difensore; in difetto, non determina l'estinzione del giudizio né impedisce la decisione della Corte.
  • Il deposito di un atto di rinuncia non perfezionato può comunque determinare un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, la parte che ha resistito ha diritto alla liquidazione delle spese, perché ha dovuto comunque difendersi in sede di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e non originaria.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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