Cassazione Penale, Ordinanza n. 32629/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito sul valore dei beni e sul bilanciamento delle circostanze, senza confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità perché sollecitava un diverso apprezzamento di fatto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato come attenuante invocata dalla difesa per il danno patrimoniale di speciale tenuità, ma ritenuta non riconoscibile sulla base di una diversa valutazione di merito non censurabile in cassazione.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, specie quando il ricorso non si confronti con la motivazione congrua della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti possono essere censurati in cassazione solo mediante specifiche doglianze di legittimità sulla motivazione, non attraverso una mera diversa lettura del valore dei beni o delle circostanze del caso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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