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Sentenza

Sentenza n. 9857/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento del Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 6.7.2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, intitolato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; degli Allegati A, B, C e D al predetto Decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, che ne costituiscono parte integrante; del Decreto del Ministero della Salute datato 6.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 251, del 26 ottobre 2022, intitolato “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su proposta del Ministero della Salute, in attuazione dell’art. 9-ter, D.L 19.6.2015, n. 78, convertivo con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, recante l''''“individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017-2018”; della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante le “indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”, così come richiamata dal Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 6.7.2022; del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” della Regione Friuli Venezia Giulia (cfr. doc. 4); nonché, per quanto occorrer possa del Decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019, delibera n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); del Decreto n. 696 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019, dell’Azienda Usl di Piacenza dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); del Decreto n. 692 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); della nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); del Decreto n. 441 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); l. del Decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), del Decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); del Decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 del I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); del Decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); del Decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019, del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); del Decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019, del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202304309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, i relativi allegati, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, una circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti regionali e delle aziende sanitarie concernenti l’individuazione degli importi di payback dovuti per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La società ricorrente, con istanza del 9 aprile 2026, ha comunicato di avere pagato il 25% delle somme determinate a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il pagamento è intervenuto dopo la rettifica degli importi richiesti dall’amministrazione regionale in applicazione dell’art. 7 del decreto-legge 95/2025. Secondo il Collegio, tale pagamento ha determinato l’obiettiva cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché, a seguito della rettifica degli importi da parte dell’amministrazione e del pagamento effettuato dalla ricorrente, è venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’intervento amministrativo di rettifica degli importi dovuti a titolo di payback dei dispositivi medici.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravvengono fatti o atti che rendono definitivamente inutile una pronuncia sulla domanda proposta, facendo venir meno l’interesse concreto alla decisione.
  • Il pagamento effettuato dal ricorrente dopo la rettifica amministrativa degli importi oggetto di contestazione può determinare la cessazione della materia del contendere quando il pagamento esaurisce la pretesa amministrativa e non residua un’utilità concreta derivante dall’annullamento degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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