Cassazione Penale, Sentenza n. 20136/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con sette motivi: 1) doglianza sulla mancata, contraddittoria e illogica motivazione rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato e presunto travisamento della prova; 2) mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione relative a discrepanze orarie e alle videoriprese (Banca Apulia, Monte dei Paschi e esercizi commerciali), contestazione della correttezza delle operazioni di riversamento/estrapolazione e richiesta di rinnovazione istruttoria; 3) mancata assunzione di prova decisiva sull'accertamento dell'altezza della persona ripresa dal video (consulenza antropometrica della difesa) e vizio motivazione nel respingere tale accertamento; 4) vizio di motivazione sulla valutazione degli elementi tipici del processo indiziario (testimonianze dei presenti, esito negativo dello stub, dinamica dell'agguato e compatibilità della statura rispetto alla dinamica dei colpi); 5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 6) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali con riferimento alla discovery, alla rimessione in termini per il rito abbreviato e alla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 454, comma 2 c.p.p.; 7) errata applicazione delle norme processuali in ordine all'utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza e alla presunta inutilizzabilità per mancata osservanza delle procedure tecniche (art. 360, art. 247, art. 354 c.p.p. e correlati). In sintesi: si chiedeva l'annullamento della condanna per carenze probatorie e vizi procedurali relativamente all'uso e alla interpretazione delle riprese video, alle dichiarazioni dell'imputato, agli accertamenti tecnici e alla discovery.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato e l'ha accolto nei limiti precisati in motivazione. In particolare: i motivi sesto e settimo (relativi alla discovery/tardiva ostensione degli atti e alla presunta inutilizzabilità delle videoriprese per mancato rispetto delle procedure di estrapolazione come accertamento tecnico irripetibile) sono stati dichiarati infondati; altri motivi (in particolare quelli relativi alla valutazione delle videoriprese, alla possibile compatibilità di altre vetture, all'assenza di fotogrammi del filmato della privata abitazione nell'intervallo considerato decisivo, all'accertamento antropometrico e al significato dello stub negativo) sono stati ritenuti in parte fondati per carenze o contraddittorietà della motivazione di merito. La Corte ha quindi disposto (nella parte non integralmente riportata nel testo) l'accoglimento parziale con conseguente integrazione della motivazione e degli accertamenti ove necessario, confermando però che l'estrazione e l'acquisizione delle videoriprese da privati non costituiscono automaticamente un accertamento tecnico irripetibile e che la tardiva ostensione di atti di indagine, di regola, determina inutilizzabilità e non nullità assoluta, con possibilità di sanatoria in presenza della scelta del rito abbreviato. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito. Complessivamente la Cassazione ha disposto rimedi parziali (integrazione della motivazione e/o rinvio per ulteriori valutazioni su punti indicati) e ha rigettato o dichiarato infondati altri profili contestati.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di sintesi del ricorso; la Corte ha ammesso l'esame limitato dei motivi nei termini di legge
art. 134, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito alla forma delle verbalizzazioni degli interrogatori; la Corte evidenzia che la mancata riproduzione fonografica non determina automaticamente inutilizzabilità in tutti i casi (va valutato il contesto e la detenzione)
art. 195, comma 4 e art. 197 lett. d) cod. proc. pen.
Rilevati come richiamo alle cause di inutilizzabilità o limitazioni nella utilizzazione di dichiarazioni; la Corte richiede puntuale esposizione dell'eccezione per dichiararle rilevanti
Norma sul mezzo di prova e rinnovazione istruttoria in appello: la Corte distingue tra richieste esplorative e richieste puntuali e ritiene inammissibile la rinnovazione esplorativa
Il potere del giudice di disporre d'ufficio assunzione di nuove prove in dibattimento giustifica l'acquisizione di atti non depositati dal PM, senza violazione del principio di discovery tra le parti
Riferito al deposito degli atti di indagine; la Corte conferma che l'omesso deposito rende inutilizzabili gli atti ma non necessariamente nullo il decreto di giudizio immediato
art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
Contestato dalla difesa come lesivo delle garanzie di discovery; la Corte non riconosce profili di incompatibilità costituzionale nella interpretazione data dai giudici di merito
Richiamato in relazione alla sanatoria delle nullità con la richiesta del rito abbreviato: la scelta del rito può avere efficacia di convalescenza per nullità/ inutilizzabilità a regime intermedio
La Corte precisa che l'estrazione di fotogrammi da file video non costituisce di per sé un accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art. 360, essendo operazione esecutiva/materiale
art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma sulla perquisizione di sistemi informatici che impone misure tecniche per conservare i dati; la Corte osserva che la norma non prevede una sanzione processuale automatica per il mancato rispetto delle modalità, ma può incidere sull'attendibilità della prova
Acquisizione di documenti e immagini: la Corte considera le videoregistrazioni private come documenti acquisibili ai sensi dell'art. 234
Richiamata implicitamente in relazione alle formalità dell'interrogatorio di persone detenute; la Corte verifica se il requisito applicabile si sia verificato
art. 260, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza citata in tema di perquisizioni su sistemi informatici e conservazione dei dati
Costituzione e CEDU (art. 3, 24, 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 27 Cost.)
La difesa invocava profili di illegittimità costituzionale e violazioni del giusto processo/discovery; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle acquisizioni dibattimentali e del potere del giudice di disporre acquisizioni ex art. 507, non emergessero contrasti tali da giustificare il rilievo costituzionale prospettato
Massime di principio
- La tardiva ostensione da parte del pubblico ministero di atti d'indagine, di norma, determina l'inutilizzabilità degli atti e non la nullità automatica della richiesta di rinvio a giudizio; la richiesta del rito abbreviato può convalidare alcune nullità a regime intermedio purché non assolute
- L'estrazione di fotogrammi o la copia di file video da impianti di videosorveglianza (anche quando operata da privati) non costituisce automaticamente un accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p.; si tratta spesso di operazioni esecutive/materiali la cui eventuale irregolarità incide sull'attendibilità ma non sempre sulla nullità
- Il giudice di merito deve fornire motivazione chiara e non contraddittoria quando valuta prove tecniche o perizie (es. antropometria, esame stub, analisi dei video); in presenza di accertamenti scientifici contestati, è necessario spiegare le ragioni della scelta fra tesi contrapposte
- Un 'alibi fallito' non vale automaticamente come indizio di colpevolezza: l'alibi 'costruito' può avere valenza indiziaria, ma la corte non può invertire l'onere della prova; occorre valutare il contesto probatorio nel suo insieme
- In tema di discovery e acquisizione di materiale informatico, il potere del giudice di acquisire atti nel contraddittorio (art. 507 c.p.p.) è centrale; le parti devono esercitare il diritto di chiedere prove contrarie nonché sollevare specifiche eccezioni in modo puntuale
- Difese tecniche su discrepanze orarie e conservazione dei file devono essere puntualmente formulate e, se necessario, supportate da richieste tecniche (perizie/escussione tecnici) perché le richieste esplorative di rinnovazione istruttoria possono essere respinte
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