Cassazione Penale, Ordinanza n. 08956/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, assistiti dallo stesso difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per estorsione aggravata. I ricorsi, sovrapponibili, deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata; 2) omessa riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 3) erronea applicazione dell'aggravante del metodo mafioso. La difesa contestava la lettura delle risultanze processuali, in particolare di un'intercettazione ambientale del 29 luglio 2014, chiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che fossero inoltre non specifiche perché sostanzialmente ripetitive delle censure già dedotte in appello e già congruamente disattese. Ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente provato il carattere estorsivo delle richieste di denaro, qualificandole come pretese di somme non dovute a titolo di "pizzo" e non come legittima pretesa suscettibile di tutela giudiziale, escludendo quindi la derubricazione nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La difesa invocava la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma la Corte ha escluso che vi fosse una pretesa legittima tutelabile, trattandosi di somme non dovute richieste a titolo di "pizzo".
estorsione aggravata
Il fatto è stato ritenuto correttamente sussumibile nell'estorsione aggravata, per la natura coattiva delle richieste di denaro e per l'utilizzo del metodo mafioso.
aggravante del metodo mafioso
È stata ritenuta correttamente applicata sulla base della ricostruzione fattuale condivisa dai giudici di merito.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle risultanze probatorie, quando la censura si risolva nella mera contrapposizione alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni poste a base della decisione di merito; doglianze meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello sono non specifiche e possono essere dichiarate inammissibili.
- La derubricazione dall'estorsione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando la pretesa fatta valere non sia riconducibile a un diritto azionabile in sede giudiziaria, ma consista nella richiesta di somme non dovute, anche se collegate a rapporti negoziali pregressi.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere confermata quando la ricostruzione fattuale dei giudici di merito dimostri che la condotta estorsiva è stata posta in essere avvalendosi della forza intimidatrice del contesto mafioso, e la censura di legittimità non può limitarsi a opporre una lettura alternativa del dato probatorio.
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