Cassazione Penale, Ordinanza n. 36906/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, nato a Napoli il 31 luglio 1964, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22 ottobre 2025. Con l'unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 624 c.p. e vizi di motivazione per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano quelle già formulate in appello, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata, e miravano a ottenere una diversa valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo, oltre che generico, riproduceva le censure d'appello senza confutare le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte. Ha inoltre rilevato che la motivazione impugnata aveva fornito riscontro specifico e approfondito alle doglianze difensive e non presentava i vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Letto il ricorso di Cesare Lucenti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen. nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, oltre che generico, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede
La Corte non sviluppa un'interpretazione sostanziale dell'art. 624 c.p.; rileva che la censura relativa alla sua applicazione è generica e non è formulata in termini ammissibili in sede di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce sostanzialmente le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e confutarle in fatto o in diritto.
- La contestazione meramente assertiva della correttezza della decisione impugnata, diretta a ottenere una lettura alternativa del merito, non costituisce una critica ammissibile in sede di legittimità.
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