Cassazione Civile, Ordinanza n. 35822/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendolo preliminare e assorbente rispetto agli altri. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva disposto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ha dichiarato la competenza del Tribunale di Verona e ha rimesso le parti davanti a quel giudice, assegnando il termine di legge per la riassunzione. Le spese sono state rimesse al merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Verona era stata disposta la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudicante un diverso procedimento già introdotto nel 2006 dalla medesima parte oggi ricorrente, definito in appello con sentenza non ancora passata in giudicato perché impugnata in Cassazione. La parte ricorrente ha proposto regolamento di competenza articolando tre motivi; il terzo ha denunciato l'errore di diritto del tribunale per avere applicato la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. con riferimento a una causa pregiudicante già definita con sentenza di merito non definitiva. La censura sostiene che, in tale ipotesi, la sospensione non sarebbe obbligatoria ma solo eventualmente discrezionale ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche disposizioni che impongano l'attesa del giudicato.
Se la sospensione è disposta in un caso in cui non ricorrono i presupposti dell'art. 295 c.p.c., può essere chiesta subito la prosecuzione del giudizio.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
Quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non definitiva, la sospensione del processo pregiudicato può essere adottata solo in via facoltativa.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
In caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, trova applicazione il meccanismo di caducazione previsto dalla norma.
Massime di principio
- In tema di pregiudizialità tra giudizi, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone, di regola, che la decisione sulla causa pregiudicante debba avvenire con efficacia di giudicato; se la causa pregiudicante è già stata decisa con sentenza non passata in giudicato, non sussiste un obbligo di sospensione necessaria.
- Quando il rapporto tra due giudizi è di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non definitiva, il giudice del processo pregiudicato può eventualmente sospendere il processo solo con provvedimento discrezionale ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- Se una sospensione necessaria è stata disposta fuori dai casi previsti dall'art. 295 c.p.c., la parte interessata può immediatamente chiedere la prosecuzione del giudizio ex art. 297 c.p.c.
- La pendenza del giudizio di impugnazione sulla causa pregiudicante non trasforma automaticamente la sospensione in necessaria; il rischio di contrasto tra giudicati è governato dalle regole sull'efficacia e sulla caducazione dei giudicati sopravvenuti.
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