Cassazione Penale, Ordinanza n. 20541/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sul giudizio di penale responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., prospettando una diversa apprezzabilità della modestia offensiva della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici. Ha parimenti ritenuto il secondo motivo non deducibile, poiché mirava a una diversa valutazione del giudizio di particolare tenuità del fatto, già affrontato in modo logicamente argomentato dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base della condanna confermata in appello.
Circostanza aggravante del furto, contestata e confermata nella decisione di merito.
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione discrezionale della particolare tenuità del fatto già compiuta dal giudice di merito.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle prove né sostituire la propria lettura dei dati processuali a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia realmente illogica o mancante; non è sufficiente contrapporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa ponderazione dei criteri già esaminati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti.
Come è indicizzato
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